Anno 1982
Numero 25
Data 18/06/1982
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 18 giugno 1982, n. 25

Bilancio di previsione della regione Puglia per l' esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982/ 1985.



Art. 1

(Stato di previsione dell entrata e della spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1982 e approvato in L. 6.442.205.882.311 in termini di competenza ed in L. 6.127.077.074.467 in termini di cassa.

Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1982 e approvato in L. 6.442.205.882.311 in termini di competenza ed in L. 6.142.287.597.106 in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1982 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1982 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1982 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 77 << Norme sulla contabilita regionale >>.





Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1982 annesso alla presente legge.





Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1982/ 1985 (all. nn. 1 e 2).





Art. 4

(Bilancio 1982 Enti strumentali della Regione)


Sono approvati gli allegati Bilanci annuali per l esercizio finanziario 1982 dei seguenti:

1) Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP);

2) Gestione Speciale e Riforma;

3) Ente regionale Pugliese Trasporti( Erpt);

4) Istituto regionale Incremento Ippico( Iriip);

5) Consiglio del Personale;

6) Opera Universitaria di Bari;

7) Opera Universitaria di Lecce.

I suddetti bilanci sono approvati nei limiti degli  stanziamenti indicati nel bilancio di previsione della Regione per il 1982.





Art. 5

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e dordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.





Art. 6

(Fondo sanitario regionale)


Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, fino all approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, nonche alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e autorizzata, sentito il parere delle Commissioni consiliari Bilancio e Sanita, anche in deroga alla LR n. 17 del 30/ 5/ 77, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il Fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.





Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.



Art. 8

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 100.000.000.000 per lo esercizio 1982 il Fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa. Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto dispoto all art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 76.





Art. 9

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolante a scopi specifici)


La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1982, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.



Art. 10

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.

A




Art. 11

Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale)


I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale iscritti ai Cap. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione dell art. 184 del RD 11/ 11/ 1923, e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione legislativa regionale.



Art. 12


Con legge regionale saranno disciplinate le modalita di erogazione dei fondi del capitolo n. 14222 del Bilancio di previsione.

In attesa, il Consiglio regionale approvera un piano di assegnazione annuale, sulla base delle domande pervenute entro il 30/ 6/ 1982.





Art. 13

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzate di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 e 16204 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 e 8 al bilancio 1982 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.



Art. 14

(Fondo per gli investimenti)


Il Fondo d Investimento di lire 358,1 miliardi previsto al Cap. 00401 della Parte II – Spesa - sara disciplinato dalla legge finanziaria regionale e/ o successive integrazioni e modificazioni



Art. 15

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1982 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al sesto comma dell articolo 9 della legge n. 335 del 19/ 5/ 76, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >>, << B >> e << C >> allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6




Art. 16

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1982 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 17

(Residui perenti)


E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente  assunti negli esercizi dal 1979 e precedenti, per le spese di cui al terzo comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1981, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 77 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1982.



Art. 18

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione 1982 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1981, per l ammontare di L. 481.656.512.714.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

1) per L. 209.149.250.000: Residui passivi di esercizi  precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77.

- Capitoli di bilancio nn. 00390 - 01205 – 01248 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 – 03910 - 04939 - 06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 - 15302 – 17050

2) per L. 26.752.500.000: passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 05132 - 09404 – 10806 - 11404 - 14216

3) per L. 159.028.684.177: spese iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1981 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45, quarto comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 - Capitoli di bilancio nn. 01232 - 02327 - 02328 - 03613 - 03616 – 04106 - 04306 - 04410 - 04412 - 04414 - 04416 – 04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04901 - 04928 – 04929 - 04933 - 04935 - 04938 – 16204

4) per L. 48.188.070.000: spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1981 un corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazione di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma della legge - Capitoli di bilancio nn. 01208 - 01210 - 01214 - 01219 - 06148 – 07104 - 09202 - 09208 - 14102 - 14106.

La restante quota, pari a L. 38.538.008.537 del saldo finanziario presunto delle gestioni 1981 e precedenti e destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1982, non specificatamente identificate.

E autorizzata l applicazione separata al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982 di una quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1981 e precedenti riguardanti le partite di giro per L. 200.000.000 destinate totalmente alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reiscritti al bilancio 1982 al Cap. 61550 e riguardanti le contabilita speciali destinate alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui e stata prevista la reiscrizione nella parte spesa delle contabilita speciali del bilancio 1982 sul Cap. 17050




Art. 19

(Mutuo)


Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1982 entro i limiti di cui al primo comma dell art. 46 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 - di cui e data dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 77, n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 203 miliardi.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 20,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla presente legge. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio  di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione puo dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accompagnare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L onere relativo alle rate d ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 44.350.000.000 a partire dall esercizio finanziario 1983 e fino all esercizio finanziario 2017.

Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1983.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 77, n. 17.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.