Anno 1982
Numero 28
Data 03/11/1982
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 28

« Modificazioni alla LR 21/ 6/ 1980 n. 75 concernente l' attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/ 3/ 4/ gennaio 1979 ».



Art. 1

(Modificazioni all art. 2 della lr n. 75/ 80)


Alle lettere a), b), e c) del secondo comma dell art. 2 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75 e aggiunta la seguente lettera d):

<< d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione; contributi fino ad un massimo dell 80% della spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per razionalizzare la loro densita attraverso l impianto di altri olivi >>.

Il terzo comma dell art. 2 della predetta legge n. 75 del 21/ 6/ 80 e così sostituito:

<< Gli incentivi di cui alle lettere b), c), e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumulabilita degli incentivi di cui alla presente legge con quelli eventualmente gia concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri Enti pubblici e consentita nei limiti previsti dal presente articolo >>.




Art. 2

(Procedure e soggetti beneficiari)


Le domande per la concessione degli incentivi di cui allo art. 2 della legge 21/ 6/ 1980 n. 75, così come modificata dalla presente  legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte, di cui alla lettera c) del secondo comma dello art. 2 della predetta legge n. 75 del 21/ 6/ 80 sono quelle indicate nell allegata tabella << A >>.

Per tutto quanto non esplecitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75.




Art. 3

(Norma finanziaria)


Alle spese per l attuazione della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75, così come modificata  ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a Lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14/ 1/ 1982 n. 2.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia




TABELLA A


1. Frutteti. Impianti e reimpianti di fruttiferi, da effettuarsi in zone vocate, che assicurino una maggiore qualificazione della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l attuale tendenza all incremento delle esportazioni pugliesi.
Le coltivazioni piu valide possono essere: il pesco con varieta precoci e precocissime; il ciliegio con varieta adatte al consumo diretto; il mandarlo con varieta di maggiore affidamento nei vari ambienti in un ottica di una moderna mandorlicoltura.
2. Vigneti. Impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino in zone a denominazione di origine controllata.
3. Agrumeti. Impianti e reimpianti di agrumi secondo i criteri stabiliti dal piano nazionale di rilancio dell agrumicoltura e dal progetto speciale CASMEZ in materia di agrumi.
4. Oliveti. Impianti e reimpianti con varieta gia affermate nelle varie zone, con sistemi di allevamento che facilitino la introduzione della meccanizzazione delle operazioni e possibilmente negli ambienti suscettibili di irrigazione di soccorso.