Anno 1982
Numero 31
Data 05/11/1982
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale 5 novembre 1982, n. 31

Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.



Art. 1


La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI (Centro Interaziendale per l Addestramento Professionale nell Industria) di Bari e Foggia, gia trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12- 12- 1972.





Art. 2


Entro e non oltre trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, in virtu dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, allo scioglimento dell Associazione, nomina il Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina, provvede alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla individuazione e inventario dei beni mobili ed immobili gia messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12- 12- 72.

L Associazione CIAPI disciolta esercita funzioni come unita operativa regionale per la formazione professionale e assume la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale (<< Giulio Pastore >>).





Art. 3


Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7- 79, puo essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneita, nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgera dinanzi ad una Commissione così formata:

- Presidente: Presidente della Giunta o suo delegato;

- Componenti: 3 Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio con voto limitato ad uno;

- 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Bari;

- 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Foggia;

- 4 esperti designati dal Consiglio regionale; 

- 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli Enti locali.

La prova concorsuale si svolgera con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sara costituita la Commissione d esame e saranno fissati i programmi d esame.

L inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso il CIAPI,  descritte nella stessa tabella di comparazione, devono  risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21- 4- 80.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

L inquadramento decorre dalla data di accettazione del decreto di nomina nel ruolo regionale.




Art. 4


In applicazione della presente legge il personale gia in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell art. 3 della presente legge, e assegnato in servizio presso la unita operativa di cui al 3 comma dell art. 2.

Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dai CIAPI non potra essere trasferito sino all approvazione della legge regionale sull ordinamento degli uffici che disciplinera l intera materia.





Art. 5


La tabella D) della legge regionale 13- 3- 80, n. 16 e così modificata:

1) Personale della Giunta regionale 8° livello retributivo e funzionale posti n. 283+ 5 = 288 7° livello retributivo e funzionale posti n. 290+ 9 = 299 6° livello retributivo e funzionale posti n. 445+ 37 = 482 5° livello retributivo e funzionale posti n. 598+ 40 = 638 4° livello retributivo e funzionale posti n. 300+ 11 = 311 3° livello retributivo e funzionale posti n. 126+ 10 = 136 2° livello retributivo e funzionale posti n. 121+ 7 = 128 1° livello retributivo e funzionale posti n. 10+- = 10

totale posti n. 2.173+ 119 = 2.292

2) Personale del Consiglio regionale 8° livello retributivo e funzionale - posti n. 8 7° livello retributivo e funzionale - posti n. 10 6° livello retributivo e funzionale - posti n. 20 5° livello retributivo e funzionale - posti n. 35 4° livello retributivo e funzionale - posti n. 28 3° livello retributivo e funzionale - posti n. 7 2° livello retributivo e funzionale - posti n. 10 1° livello retributivo e funzionale - posti n. 2

totale posti n. 120

NOTA: I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla LR n. 18 del 25- 3- 74 (2.058 + 120), di cui alla LR n. 55 del 7- 11- 78 (67), di cui alla LR n. 10 del 12- 4- 77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).




Art. 6


Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avra diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nelle leggi regionali n. 16 del 13 marzo 1980 e n. 17 del 13- 3- 80.

Allo stesso personale sara conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonche da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge regionale n. 16 del 13- 3- 80 e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale.





Art. 7


In applicazione dell art. 18 della legge regionale n. 54 del 17- 10- 78 le attivita di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell industria dei CIAPI di Bari e Foggia, sono delegate alle Amministrazioni provinciali le quali, d intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attivita di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.





Art. 8


L onere riveniente dall applicazione della presente legge, dell importo presumibile di L. 1.681.988.000, relativo al finanziamento dell attivita di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 15.1.1982, gravera sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell onere finanziario si provvedera con le leggi di bilancio.





NORMA TRANSITORIA





Art. 9


Dall entrata in vigore della presente legge e fino all inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio presso i CIAPI che presenti domanda di partecipazione al concorso e assicurata la corresponsione del trattamento economico in godimento.



TABELLA "A"


TABELLA << A >> DI COMPARAZIONE TRA  LE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CIAPI E I  LIVELLI REG.LI LR N. 16/ 80
Direttore Coordinatore n. 1 oppure Capo Servizio (Responsabile di Unita organica complessa) n. 4: 8° livello, Totale 5; //
Capo Ufficio (Responsabile di Unita organica semplice) n. 7 oppure Capo Settore (Responsabile di Unita organica semplice) n. 2: 7° livello, Totale 9; //
Insegnante di materire per la cui docenza e richiesta la laurea secondo il DMPI 2- 3- 72 e le disposizioni di cui alla Istituzione della 3a parte dell << Albo  regionale dei Docenti della FP >>( PI prot. 34/ 9735  FP 16- 7- 80 n. 37:6° livello, Totale 37; //
Insegnante pratico n. 22 oppure Impiegato concetto n. 17 oppure Assistente sociale n. 1: 5° livello, Totale 40; //
Impiegato esecutivo n. 4 oppure Stenodattilografo n. 0 oppure Dattilografo n. 4 oppure Addetto di segreteria n. 0 oppure Infermiere n. 1 oppure Magazziniere n. 1 oppure Manutentore tecnico n. 1: 4° livello, Totale 11; //
Autista 1a classe n. 4 oppure Autista - n. 0 oppure Addetto taglio materiali - n. 1 oppure Distributore di magazzino - n. 0 oppure Custode centralinista di apparati complessi - n. 3 oppure Addetto fotoriproduzioni - n. 1 oppure Fattorino - n. 0 oppure Autista fattorino - n. 1: 3° livello, Totale 10; //
Custode - n. 1 oppure Bidello - n. 6 oppure Addetto servizi igienici - n. 0: 2° livello, Totale 7.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.