Legge Regionale 24 novembre 1982, n. 34 Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/ o di interesse locale.
Art. 1Nel rispetto della vigente normativa stastale, la Regione, al fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti locali e/ o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico - locale di fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le norme seguenti.
Art. 2I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l uso pubblico dei loro Archivi, l adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla legislazione statale vigente.
Art. 3I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dell art. 36 del DPR 30/ 9/ 63, n. 1409, di << notevole interesse storico >> dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di << interesse locale >> ai sensi della legge regionale n. 58 del 4/ 12/ 1981.
Art. 4Le domande di contributo devono essere presentate da parte degli interessati all Assessorato regionale alla Cultura entro il 30 marzo di ciascuno anno. Alla domanda devono essere allegati: a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare, con relativo piano finanziario; b) consistenza del materiale di archivio; c) una relazione sullo stato dell archivio, i locali destinati ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente; d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi; e) la documentazione comprovante quanto previsto dall art. 3 della presente legge. Gli Enti locali faranno tenere anche la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all esecuzione di lavori e/ o all acquisizione di beni.
Art. 5I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in ordine a: a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla presente legge; b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di inventariazione dei loro archivi storici; c) formazione di uno schedario archivistico regionale; d) istituzione e incremento di una microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l attuazione di quanto previsto dalla legge 4/ 1/ 68, n. 15 e decreto PCM 19/ 9/ 74; e) realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell ambito nazionale e internazionale; f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli archivi interessati; g) organizzazione di mostre di materiale storico e iconografico nell ambito degli archivi; h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente legge.
Art. 6La Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano di intervento finanziario per l attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 5. Nella redazione del piano verra assunto quale criterio di priorita la funzionalita dell archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessita in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico. Per le attivita di formazione e aggiornamento e per le particolri attivita di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Universita, gli Enti locali, gli Enti pubblici specializzati e, in particolare, con l Amministrazione archivistica statale.
Art. 7I contributi per opere edilizie possono essere concessi esclusivamente ad opere di cui, all atto dell approvazione del piano medesimo, sia documentata l esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato. Il Presidente della Giunta regionale o l Assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verra erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione sulle spese gia effettuate. L Ente beneficiario e tenuto alla rendicontazione finale. I contributi a favore di archivi storici degli Enti di interesse locale non possono essere superiori all 80% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 8Presso la Biblioteca comunale di ciascun Comune sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all art. 2 esistenti nell ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all art. 2 esistenti in ciascuna Provincia. Presso il competente Ufficio dell Assessorato regionale sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione di cui all art. 2.
Art. 9er il conseguimento delle finalita della presente legge, al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L. 200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio: PARTE II SPESA Variazione in aumento Cap. 13110 << Spese per gli archivi storici (art. 47 DPR 616/ 77) >> competenza 200.000.000 cassa 200.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> competenza 200.000.000 cassa 200.000.000 Per gli anni successivi si provvedera con apposito stanziamento di Bilancio.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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