La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1983, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1982 approvato con legge regionale 18 giugno 1982, n. 25 sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1983.
E autorizzato l accertamento e la riscossione delle entrate, l impegno ed il pagamento delle spese sulla base del Bilancio di previsione della Regione per il 1982, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi del quarto e quinto comma dell articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei limiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo e altresì autorizzato l esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dei seguenti Enti e Organismi:
1) Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP);
2) Gestione speciale Riforma Fondiaria;
3) Ente regionale Pugliese Trasporti( ERPT);
4) Istituto regionale Incremento Ippico( IRIIP);
5) Consiglio del Personale;
6) Opera Universitaria di Bari;
7) Opera Universitaria di Lecce;
8) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata