Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 2
Delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.
Art. 1La Regione Puglia delega alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al quinto comma dello art. 10 del TU delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall’ art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.
Le autorizzazioni di cui alla presente legge riguardano la circolazione di veicoli eccezionali come classificati dal secondo comma dell art. 10 del citato DPR 15 giugno 1959, n. 393, nonche di veicoli non eccezionali quando siano adibiti a trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna provincia ad eccezione delle autostrade e delle strade statali e militari.