Anno 1983
Numero 6
Data 25/03/1983
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 marzo 1983, n. 6

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unita' Sanitarie Locali.



Art. 1


Fino all espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del DM 30 gennaio 1982 e comunque non oltre due anni dall entrata in vigore della presente legge, e ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie di merito, entro tre anni dalla loro approvazione, degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unita Sanitarie locali.

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di Gestione, possono emanare appositi avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dallo articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, per quindici gionri nell albo pretorio dei comuni della USL, nonche nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non puo essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell avviso nell albo del Comune sede della USL.

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal DM 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici. Negli avvisi pubblici per personale medico in cui sono da valutare pubblicazioni o titoli scientifici ovvero curriculum formativo e professionale, il Comitato di Gestione deve essere integrato da un docente nella disciplina, nominato dallo stesso Comitato.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per soli titoli e le approva.

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando.

Gli incarichi si intendono revocati e cessano di diritto all atto della copertura del posto conseguente all espletamento della procedura concorsuale o della cessazione dell assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del DPR 20/ 12/ 1979, n. 761 l assunzione dello incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale gia dipendente dalle Unita Sanitarie Locali.





Art. 2


Fermo restando quanto disposto dall art. 1, le graduatorie possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi soltanto nei casi seguenti:

1) se il posto e vacante nella pianta organica e detta vacanza si e verificata da data successiva al 30/ 4/ 1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l avviso pubblico sara preceduto dall acquisizione di nulla - osta da parte dell Assessore regionale alla Sanita, sentita la competente Commissione;

2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermita, sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;

3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza o puerperio, dell astensione obbligatoria dal lavoro ex legge 30/ 12/ 1971, n. 1204 (art. 5) o in astensione facoltativa (art. 7, comma primo).




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.