Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 7
Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle unita' sanitarie locali, riqualificati ex lege 3 giugno 1980, n. 243, e mediante corsi ordinari.
ARTICOLO UNICO Il personale di ruolo, trasferito o da trasferire, delle unita sanitarie locali con qualifica di infermire generico e di infermiere psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonche della frequenza dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, e inquadrato nel posto di infermiere professionale.
Ai fini di cui al precedente comma, le unita sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.
Alla trasformazione e all inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutivita del provvedimento.