Anno 1983
Numero 10
Data 17/06/1983
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 10

Bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983/ 1985.



Art. 1

(Stato di previsione dell entrata e della spesa)


Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983 e approvato in L. 7.030.636.037.731 in termini di competenza ed in L. 8.111.422.509.360 in termini di cassa.

Il totale generale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983 e approvato in L. 7.030.636.037.731 in termini di competenza ed in L. 8.055.380.403.471 in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1983 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1983 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1983 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1983, di cui alla Tabella << A >> della presente legge.





Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1983- 85( all. nn. 1 e 2).



Art. 4

(Bilancio 1983 Enti strumentali della Regione)


Sono approvati gli allegati Bilanci annuali per l esercizio finanziario 1983 dei seguenti Organismi:

1) Istituto Regionale Incremento Ippico ( IRIIP);

2) Consiglio del Personale;

3) Opera Universitaria di Bari;

4) Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata.

I suddetti bilanci sono approvati nei limiti degli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione della Regione per il 1983.





Art. 5

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 della RD  18-11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme da fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.





Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 100.000.000.000 per l esercizio 1983 il Fondo di Riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.16104.

Il prelevamento di somme al fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto dallo art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge numero 335 del 19- 5- 1976.





Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1983, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.



Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.





Art. 10

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti al Cap. 16202 dello stato di previsione della spesa, giusta l allegato n. 7 al bilancio 1983 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.





Art. 11

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1983 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dell art. 9 della legge n. 335 del 19- 5- 1976,  le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >>, << B >> e << C >> allegate alla presente legge (allegati n. 4 n. 5 e n. 6).





Art. 12

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1983 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 13

(Residui perenti)


E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1980 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiususra dell esercizio 1982, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1983.





Art. 14

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione 1983 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1982 per l ammontare di L. 494.530.605.715.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

1) per L. 147.948.850.000 Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77. - Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01205 - 01248 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 - 03910 - 04939 - 06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 - 15302.

2) per L. 23.501.500.000: passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 05132 - 10806 - 11404 - 14216.

3) per L. 143.776.951.290: spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1982 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45 IV comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 – Capitoli di bilancio: 01210 - 01214 - 01232 – 01244 - 01246 - 01436 - 02342 - 03603 - 04108 - 04118 - 04302 - 04306 - 04410 - 04412 - 04414 - 04416 - 04418 - 04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04901 - 04919 - 04920.

4) per L. 51.048.645.000: spese iscritte nel Bilancio dell esercizio finanziario 1983 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge – Capitoli di bilancio: 01226 - 01228 - 01238 – 01438 - 04230 - 04990 - 06148 - 07202 - 09208 - 11102 - 14106 - 14234 - 14235.

La restante quota, pari a L. 128.254.659.425 del saldo finanziario presunto alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1983, non specificatamente identificate.

E autorizzata l applicazione separata al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 di una quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1982 e precedenti riguardanti le partite di giro per L. 15.000.000.000 destinate totalmente alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a bilancio 1983 sul Cap. 61551 e riguardanti le contabilita speciali, destinate alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui e stata prevista la reiscrizione nella parte spesa delle contabilita speciali del Bilancio 1983 sul Cap. 17051.





Art. 15

(Mutuo)


Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1983 entro i limiti di cui al 1° comma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 - di cui e data dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 351.000.000.000.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 18,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione puo dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L onere relativo alle rate d ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 65.101.262.000 a partire dall esercizio finanziario  1984 e fino all esercizio finanziario 2018.

Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1984.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui, cosi come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della Legge Regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo, e subordinata all approvazione dei rendiconti della Regione per il 1980 e 1981, ai sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 77, n 17.




Art. 16


Per fronteggiare gli impegni rivenienti da deliberazioni e direttive impartite all Ente di Sviluppo Agricolo riguardanti le anticipazioni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento di impianti cooperative, le passivita onerose degli organismi cooperativi, gli oneri relativi ai contributi per le anticipazioni ai soci conferenti delle cooperative e per l assistenza tecnica economica, la Giunta Regionale autorizza l ERSAP a contrarre un mutuo di L. 70 miliardi secondo modalita fissate dalla Giunta Regionale e sentita la Commissione Consiliare competente.

Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo di cui al 1°comma del presente articolo graveranno su un apposito capitolo che verra istituito nel bilancio della Regione dal 1984 al 1988




Art. 17


I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del Bilancio 1982, gia autorizzati per l anno 1982 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di cui alla LR n. 37 del 12/ 8/ 1978, graveranno a partire dal bilancio per l esercizio 1984 fino al 2018.





Art. 18


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento, nell esercizio 1983, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.





Art. 19

(Proroga validita legge n. 9/ 79)


La legge regionale 27/ 2/ 1979 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni e prorogata al 31 dicembre 1985.

Al finanziamento degli interventi previsti si fa fronte, per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, con i fondi stanziati nel bilancio pluriennale 1982/ 85 (obiettivo 06- sub 1 - Industria - Interventi nel settore estrattivo) ai sensi dell art. 3 della legge regionale 18/ 6/ 1982, n. 25,  e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17  che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

I termini per la presentazione delle domande di cui agli artt. 13, 15 e 16 della LR 27/ 2/ 1979, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono sostituiti dai corrispondenti termini degli anni successivi a quelli indicati nel suddetto articolo.





Art. 20

(Norma transitoria)


Limitatamente all anno 1983, i termini disposti da leggi regionali vigenti che comportano adempimenti collegati alle risorse finanziarie di bilancio e che risultino scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30# giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione  e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.