Legge Regionale 25 giugno 1983, n. 13 Norme per l' ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunita' Montane e la valorizzazione delle zone Montane.
Art. 1(Finalita) Con la presente legge la Regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle zone montane di cui alla legge regionale 5- 9- 1972, n. 9 e successive modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorita indicati nel Piano regionale di Sviluppo.
Art. 2(Finanziamenti aggiuntivi annui) Per l attuazione degli interventi contenuti nei piani di sviluppo economico - sociale e nei programmi stralcio delle Comunita Montane, la Regione prevede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale, a partire dall anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento aggiuntivo.
Art. 3(Modalita di riparto dei finanziamenti) Il finanziamento aggiuntivo di cui all art. 2 e ripartito fra le Comunita Montane secondo le modalita stabilite nel Regolamento regionale 18- 7- 1974, n. 2 e ad esse accreditato entro 30 giorni dall entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
Art. 4(Funzione di anticipazione del finanziamento aggiuntivo) Il finanziamento aggiuntivo di cui all art. 2 puo avere altresì, carattere di anticipazione delle assegnazioni statali disposte a favore della Regione ai sensi della legge 23- 3- 1981, n. 93; in questo caso si applica quanto prevede l art. 21 della legge 19- 5- 76, n. 335.
Art. 5(Riserva percentuale a favore delle zone collinari e montane) Le leggi regionali che prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare a favore delle zone montane. La determinazione e l entita della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e culturali delle zone interessate.
Art. 6(Norme finanziarie) Ai fini dell attuazione della presente legge, e istituito nella parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30- 4- 1983, con delibera n. 442, il cap. 04992 << Finanziamenti aggiuntivi alle Comunita Montane per l attuazione dei propri piani e/ o programmi >>, con uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a L. 5.800.000.000, prelevando pari somma dal Cap. 16202. Per gli anni successivi al 1983 si provvedera in sede delle relative leggi di bilancio.
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