Anno 1983
Numero 13
Data 25/06/1983
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 giugno 1983, n. 13

Norme per l' ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunita' Montane e la valorizzazione delle zone Montane.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle zone montane di cui alla legge regionale 5- 9- 1972, n. 9 e successive modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorita indicati nel Piano regionale di Sviluppo.



Art. 2

(Finanziamenti aggiuntivi annui)


Per l attuazione degli interventi contenuti nei piani di sviluppo economico - sociale e nei programmi stralcio delle Comunita Montane, la Regione prevede, in sede di approvazione della  legge di bilancio annuale, a partire dall anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento aggiuntivo.



Art. 3

(Modalita di riparto dei finanziamenti)


Il finanziamento aggiuntivo di cui all art. 2 e ripartito fra le Comunita Montane secondo le modalita stabilite nel Regolamento regionale 18- 7- 1974, n. 2 e ad esse accreditato entro 30 giorni dall entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione del bilancio di previsione della Regione.



Art. 4

(Funzione di anticipazione del finanziamento aggiuntivo)


Il finanziamento aggiuntivo di cui all art. 2 puo avere altresì, carattere di anticipazione delle assegnazioni statali disposte a favore della Regione ai sensi della legge 23- 3- 1981, n. 93; in questo caso si applica quanto prevede l art. 21 della legge 19- 5- 76, n. 335.





Art. 5

(Riserva percentuale a favore delle zone collinari e montane)


Le leggi regionali che prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare a favore delle zone montane.

La determinazione e l entita della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e culturali delle zone interessate.




Art. 6

(Norme finanziarie)


Ai fini dell attuazione della presente legge, e istituito nella parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30- 4- 1983, con delibera n. 442, il cap. 04992 << Finanziamenti aggiuntivi alle Comunita Montane per l attuazione dei propri piani e/ o programmi >>, con uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a L. 5.800.000.000, prelevando pari somma dal Cap. 16202.

Per gli anni successivi al 1983 si provvedera in sede delle relative leggi di bilancio.