Legge Regionale 25 giugno 1983, n. 14 Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UUSSLL, nonche' sul controllo degli atti degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico.
TITOLO I COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 1(Collegio dei revisori) E istituito presso ciascuna Unita Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna sulla gestione finanziaria della stessa. Esso e costituito di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro, uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e uno designato dall Assemblea dell USL. I designati dalla Giunta e dall Assemblea dovranno essere scelti tra funzionari amministrativi della carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in discipline giuridico - economico - amministrative, preferibilmente iscritti nell Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il Collegio dei revisori e nominato con Decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti non possono essere confermati. In caso di mancata designazione del componente di competenza dell USL, entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni dalla scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la Giunta regionale, previa diffida.
Art. 2(Ineleggibilita ed incompatibilita) Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono d ufficio: - coloro che non possono essere eletti componenti del Comitato di Gestione; - i componenti il Comitato di gestione o l Assemblea; - parenti e affini entro il IV grado del Presidente e dei componenti il Comitato di Gestione o dei componenti l Ufficio di Direzione; - i dipendenti dell USL o dell Istituto di Credito che svolge funzioni di tesoriere della USL; - i fornitori della USL o coloro che con questa abbiano una lite pendente; - gli amministratori, i dipendenti o coloro che a qualsiasi titolo svolgano attivita retribuita presso strutture sanitarie a carattere privato convenzionate con le UUSSLL. L Ufficio di Revisore non puo essere contemporaneamente ricoperto in piu di una USL.
Art. 3(Compiti) Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta: - vigilare sulla gestione finanziaria della Unita Sanitaria Locale; - esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti; - accertare la regolarita delle scritture e delle operazioni contabili; - effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l anno, riscontri sull esistenza dei valori e dei titoli in proprieta, deposito cauzione o custodia. Sui risultati dell attivita di vigilanza il Collegio dei Revisori riferisce all Assemblea generale dell Unita Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicita e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa. Il Collegio dei Revisori e tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all art. 50, secondo comma, della legge 23- 12- 1978, n. 833, nonche alla redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile della Unita Sanitaria Locale da trasmettere all Assessorato regionale alla Sanita, all organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanita e del Tesoro.
Art. 4(Modalita di funzionamento) Per la validita delle sedute del Collegio dei Revisori e necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale. Lo svolgimenti delle funzioni di revisione avviene collegialmente. I verbali del Collegio dei Revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del Comitato di Gestione e posto a disposizione degli amministratori. I componenti il Collegio dei Revisori possono prendere parte alle sedute dell Assemblea generale e del Comitato di Gestione. I Presidenti dell Assemblea e del Comitato di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 5(Indennita) Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennita di funzione pari, per il Presidente, al 75% e, per gli altri membri, al 50% di quella prevista per i componenti il Comitato di Gestione della stessa Unita Sanitaria Locale. L indennita di cui al comma precedente e corrisposta direttamente ai funzionari amministrativi regionali, designati dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dal II comma dell art. 16 e dall art. 29 della LR 13- 3- 1980, n. 16. Spettano inoltre le indennita di missione, nonche il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/ 5 del costo di benzina vigente nel tempo, in quanto dovuti. Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennita di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l Amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla LR n. 42 del 17- 7- 1979 e successive modifiche. Le indennita previste dal presente articolo gravano sul bilancio della Unita Sanitaria locale e sono corrisposte trimestralmente.
TITOLO II CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
Art. 6
|