Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 16 Provvedimenti per la diffusione dell' informazione. Primo intervento .
Art. 1La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare. Cio per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la piu ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio - economico della comunita regionale.
Art. 2In attesa di una legge organica nel settore, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audiovisivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall art. 42 del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/ 5/ 1980, nonche nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell informazione, promuove un piano di intervento, limitato all anno scolastico 1983/ 84, per la diffusione dell informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Art. 3Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale i fondi necessari per l acquisto e/ o lo abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall art. 1, limitatamente al periodo di attivita scolastica. Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalita di cui al comma precedente.
Art. 4La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di finanziamento e procede ad assegnare, secondo le disponibilita di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste. Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione delle finalita della legge.
Art. 5L applicazione della presente legge e limitata all anno scolastico 1983/ 84.
Art. 6Le scuole, entro il 30 giugno 1984, trasmettono una relazione sull attuazione delle iniziative alla Giunta regionale, che redige, entro il 1* settembre dello stesso anno, una relazione da inviare al Consiglio regionale, nella quale si fornisca il quadro prospettico e quantificato delle pubblicazioni adottate. Le scuole che non ottemperino a quanto disposto dal 1° comma verranno escluse da eventuali assegnazioni di abbonamenti o di acquisti in caso di rifinanziamenti della legge.
Art. 7Ai fini dell attuazione della presente legge, e autorizzata, per l anno finanziario 1983, la spesa di L. 500.000.000. Al finanziamento della spesa si provvede con l iscrizione nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 del cap. 10306 << Provvedimenti per la diffusione dell informazione. Primo intervento >>, con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 500.000.000 e con prelevamento di pari somma dal cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione>>.
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