Anno 1983
Numero 20
Data 28/11/1983
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20

Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalita' per l' estinzione ».



Art. 1


In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell ambito dell attivita di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell art. 2 – secondo comma - del DPR 15- 1- 1972, n. 9, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della LR 15- 3- 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.





TITOLO I

 (Norme di salvaguardia)





Art. 2


Le IIPPAB non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:

a) istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di personale, anche nell ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche, nonche di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981;

b) provvedimenti di inquadramento o di promozione e qualifiche superiori non previsti specificatamente da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale.

L autorizzazione puo essere concessa dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di assicurare il miglioramento e la continuita dei servizi indispensabili al funzionamento delle istituzioni e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell art. 31 - secondo comma - della legge 17- 7- 1890, n. 6972.

L autorizzazione non e richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per la sostituzione dei dipendenti in congedo per servizio militare di leva, purche dette sostituzioni non abbiano comunque la durata superiore a 90 giorni.




Art. 3


Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od alienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle IIPPAB sono subordinati alla autorizzazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l IPAB e del Consiglio comunale ove sono situati gli immobili, nonche della competente Commissione consiliare regionale, puo concedere l autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonche ad assicurare il miglioramento ed il potenziamento dei servizi.




Art. 4


I pareri dei Consigli comunali interessati e della competente Commissione consiliare regionale devono essere emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz altro assenzienti.

Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; in tal caso, il termine di quaranta giorni decorrera nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi prodotti.

La Giunta regionale nei successivi 60 giorni concede o nega l autorizzazione che sara notificata a mezzo decreto del Presidente della Giunta regionale.





Art. 5


Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.

Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli.





TITOLO II

(Norme per l estinzione)





Art. 6


Le IIPPAB che si trovano nelle condizioni previste dall art. 70 - primo comma - della legge 17- 7- 1890, n. 6972, ovvero che non siano piu in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono piu alcuna attivita riconducibile alle finalita di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.

La dichiarazione di estinzione dovra avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalita previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.




Art. 7


Il decreto di estinzione dovra disporre la data da cui ha effetto l estinzione, l attribuzione in proprieta al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell IPAB, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale.

Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.





Art. 8


Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell articolo precedente.



TITOLO III

(Contributi regionali)





Art. 9


In attuazione dell ultimo capoverso dell art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio - assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale e autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.



Art. 10


I contributi possono essere concessi a favore delle IIPPAB che realizzano attivita assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettivita, a condizione che:

1) assumano l obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali;

2) abbiano approvato la pianta organica.

Sono escluse le Istituzioni che svolgono attivita destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.





Art. 11


Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all Assessorato regionale ai Servizi Sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;

- copia dell ultimo consuntivo regolarmente approvato;

- relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l attivita assistenziale realizzata, il personale in servizio;

- altra documentazione probante la necessita del finanziamento.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio.





Art. 12


Le IIPPAB destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.



Art. 13


I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell inventario di cui all art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione indicante l intervento regionale.





TITOLO IV

(Norme generali)





Art. 14


Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, puo delegare l Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge.





Art. 15


In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore  della presente legge.

La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.





Art. 16


Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovra essere integrato dal rappresentante dell Assessorato regionale ai Servizi Sociali.





Art. 17


La spesa derivante dall applicazione della presente legge prevista per l anno 1983 in L. 1.000.000.000 fara carico al cap. 14223 << Interventi per il potenziamento dei servizi socio assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza >> del bilancio di previsione per l anno 1983, previo storno di pari importo dal cap. 16202 dello stesso bilancio 1983 approvato con legge regionale 17- 6- 1983, n. 10, in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.