Anno 1983
Numero 21
Data 10/12/1983
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 10 dicembre 1983, n. 21

Disposizioni per la formazione professionale in aziende di medio - grande dimensione.



Art. 1


La formazione di personale in eccedenza, in misura non inferiore alle 400 unita, presso aziende investite da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, e disciplinata dalla presente legge anche in deroga alle leggi regionali sulla formazione professionale.



Art. 2


Nell ipotesi di cui all art. 1 e nel caso in cui la stessa azienda in ristrutturazione o riconversione abbia presentato una proposta di progetto formativo finalizzato a specifiche occasioni di impiego fuori azienda, del personale in eccedenza ed incluso in un progetto a titolarita regionale, con finanziamento comunitario e nazionale, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 845 del 21/ 12/ 78 tutte le spese del progetto formativo con specificazione causale sono ammesse all assistenza finanziaria regionale previa approvazione del progetto da parte della CEE e regolare inizio dell attivita formativa.

Il provvedimento e adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Formazione Professionale, sentita la competente Commissione consiliare.





Art. 3


Insieme all approvazione del progetto formativo di cui all art. 2 si possono disporre le anticipazioni finanziarie necessarie per l avvio e lo svolgimento dell attivita formativa a cadenza trimestrale.





Art. 4


La vigilanza e il controllo dei corsi sono esercitati con le modalita previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale.

La rendicontazione finale sulle spese afferenti al progetto formativo, che deve essere presentata entro 90 giorni dalla chiusura del corso, attiene all esame delle puntuali corrispondenze tra spese previste ed ammesse ai sensi del precedente art. 1 e spese effettivamente effettuate sulla base di regolare documentazione.

Sono possibili, in corso di svolgimento del progetto, revisioni nelle ripartizioni delle spese all interno dell importo globale ammesso, previo provvedimento della Giunta regionale.





Art. 5


Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alle vigenti leggi regionali.



Art. 6


L onere riveniente dall applicazione della presente legge, dell importo presunto di Lire 1.500.000.000, e finanziato con il bilancio 1983.

Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983, approvato con LR 17/ 6/ 1983, n. 10,  sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

- Cap. 11104( cni)<< Fondi per progetti di formazione professionale in aziende di medio - grande dimensione interessate da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva >> competenza 1.500.000.000 cassa 1.500.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione >> competenza 1.500.000.000 cassa 1.500.000.000




Art. 7


E istituito un fondo di rotazione sul quale confluiranno finanziamenti rivenienti dallo Stato e dalla Comunita Economica Europea per i progetti di cui alla presente legge.

Nel bilancio per l esercizio finanziario 1984 saranno istituiti, a tale titolo, i seguenti capitoli:

ENTRATA

- Cap. 20507 << Contributi dello Stato e della CEE/ FERS per progetti di formazione professionale in aziende medio – grande dimensione interessate da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva >>.

SPESA

- Cap. 11105 << Fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di formazione professionale in aziende medio - grande dimensione interessate da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.