Legge Regionale 13 dicembre 1983, n. 22 Trattamento di previdenza del personale regionale.
Art. 1(Prestazioni previdenziali) La Regione assicura a favore dei propri impiegati, dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l INADEL eroga ai propri iscritti. Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l ordinamento e l attivita dello stesso Istituto.
Art. 2(Misura del trattamento previdenziale) Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale e pari all 80% di un dodicesimo dell ultima retribuzione annua lorda percepita dall impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilita e l indennita integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l ordinamento dell INADEL prende a base per il calcolo dell indennita premio di fine servizio. La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall ente presso il quale e instaurato il rapporto previdenziale.
Art. 3(Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritti a pensione) Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l indennita premio di fine servizio o altra indennita di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all osservanza della normativa contenuta nell art. 9 della legge 7/ 2/ 1979, n. 29 e nell articolo unico della legge 2/ 4/ 58, n. 322. Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale e iscritto all INADEL e/ o all ENPAS. La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale gia cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall 1/ 4/ 72 e fino all entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.
Art. 4(Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale) I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono: a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione; b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all ENPAS, purche non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennita premio di fine servizio e di buonuscita; c) i servizi riscattati dal dipendente con l INADEL e con l ENPAS anche se, all atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto; d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l ordinamento dell INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente; e) i servizi non ammessi a riscatto dall INADEL purche abbiano dato luogo alla costituzione dell accantonamento ai fini dell indennita di anzianita, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente legge
Art. 5(Personale proveniente da Enti pubblici diversi) Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo INADEL dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni: la Regione riconosce i servizi prestati nell ente di provenienza nonche presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dll indennita di anzianita, licenziamento ed analoghe; b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti; c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennita premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione. Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennita di anzianita e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sara disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennita alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto. Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6(Adempimenti di attuazione) Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennita di previdenza, che la Regione corrispondera nella misura del 100% all atto della cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell interessato o dei superstiti aventi diritto.
Art. 7(Opzione)
Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facolta, ove abbia percepito l indennita di anzianita o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l Ente di provenienza e/ o presso altri enti pubblici, di rifondere l indennita a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all importo della indennita rifusa. La rifusione di cui al precedente comma puo essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso pero e applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo al quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.
Art. 8(Abrogazione) Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5/ 7/ 78, n. 55 del 31/ 5/ 80, n. 42 del 17/ 7/ 1981. Viene soppresso il quarto comma dell art.94 della LR n. 18 del 2/ 3/ 74.
Art. 9(Oneri finanziari) All onere finanziario derivante dall attuazione della presente legge, valutato per l anno 1983 in L. 400.000.000, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa: Maggiore Entrata Cap. 41112 << Recupero indennita di fine servizio, di buonuscita e di anzianita ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/ o loro superstiti >> L. 250.000.000 Minore Spesa Cap. 16202 << Fondo per finanziamento di leggi regionali in corso di adozione >> L. 150.000.000 Maggiore Spesa Cap. 00328 << Liquidazione indennita di fine servizio, di buonuscita, di anzianita ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/ o loro superstiti >> L. 400.000.000 Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvedera con la legge di approvazione del bilancio regionale
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