Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 1
Determinazione della tassa regionale di circolazione.
ARTICOLO UNICO 1. L aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia e determinata nella misura del 110, della corrispondente tassa erTimes New Romane ridotta a norma del secondo e penultimo comma dell art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. La predetta aliquota e ulteriormente aumentata del 5% ai sensi del terzo comma dell art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:
1) autobus ad uso privato
2) autoscafi ad uso privato
3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali
4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa
5) rimorchi ad uso abitazione
6) autoveicoli attrezzati per campeggio
7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 1984.