Anno 1984
Numero 2
Data 07/01/1984
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 2

Variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.



Art. 1


Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983, approvato con legge regionale 17 giugno 1983, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella n. 1, che costituisce parte integrante della presente legge.



Art. 2


Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1983 risulta aumentato di lire 18.881.645.464= in termini di competenza e ridotta di L. 68.436.943.313= in termini di cassa.





Art. 3


Il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 indichera le somme per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla legge regionale 17 giugno 1983, n. 8, non definiti nell esercizio 1983.

L adozione degli atti amministrativi disciplinati dal secondo e terzo comma dell art. 10 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 8 e condizionata all approvazione di specifiche leggi regionali attuative degli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 9 della medesima legge.

A tal fine, il fondo per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma, disciplinato dalla lett. a) dell art. 4 della presente legge regionale n. 8 del 17 giugno 1983, e da configurarsi quale fondo globale, non direttamente utilizzabile nell anno 1983 per imputazione diretta degli atti di spesa.

Per il finanziamento del Piano urbanistico territoriale di cui all art. 2 della predetta legge regionale n. 8 del 17 giugno 1983 e istituito nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 il Cap. 01306 con uno stanziamento pari a 3 miliardi di lire, così modificando  la dotazione finanziaria dello stesso art. 2 della LR n. 8 del 17 giugno 1983.





Art. 4


La Giunta regionale determina annualmente, per le case di cura, le diarie giornaliere di degenza diverse dalla fascia << C >>, gli oneri di natura non sanitaria a carico degli assistiti, le quote rimborsabili per le prestazioni di assistenza ospedaliera a regime indiretto.

Alla liquidazione delle quote rimborsabili e delle contabilita mensili per l assistenza convenzionata provvede la Giunta regionale, accertata la disponibilita della relativa quota del Fondo sanitario assegnato alla Regione a norma dell art. 51 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833, con periodicita trimestrale, facendo salva la possibiita di acconti mensili, anche con provvedimento dell assessore regionale alla Sanita, nella misura dell 85%.




Art. 5


La lettera b) del punto 2) dell art. 2 della L. R. 3/ 7/ 1979, n. 40 e così sostituita:

<< b) all intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall assessore regionale alla Sanita, sentito il parere di un collegio medico composto da tre sanitari in servizio presso la Regione. In casi particolari il collegio medico puo avvalersi della consulenza di un primario ospedaliero o di un docente universitario  indicati dall Assessore regionale alla Sanita per settore patologico >>.





Art. 6


I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all art. 3 della legge regionale 10/ 12/ 1982, n. 36, sono prorogati di altri sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le domande pervenute entro i termini, che sono liquidate indipendentemente dalla riapertura dei termini di cui al presente articolo.



Art. 7


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge saranno assunti i relativi impegni, per la competenza 1983, entro i termine di venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.





Art. 8


La durata dei contributi pluriennali disciplinati dalla lett. b) dell art. 5 della LR 12/ 8 1978, n. 37 << Norme in materia di Lavori Pubblici >> e variabile da un minimo di dieci anni ad un massimo di trentacinque anni.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 
 
 
All.OMISSIS