Anno 1984
Numero 5
Data 21/01/1984
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 5

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 in materia di trasporti.



Art. 1


1. Il primo comma dell art. 25 della L. R. 23- 6- 80, n. 79, la cui applicazione, a norma dell art. 3 della L. R. 19- 3- 1982, n. 13, e limitata al 31- 12- 1981, e così modificato:

<< A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sara inoltre tenuto conto della mutata entita degli oneri relativi al materiale ed al personale >>.

2. Il quarto comma del medesimo art. 25 della L. R. 23- 6- 1980, n. 79 e soppresso.




Art. 2


1. Il termine di 60 giorni prescritto dal secondo comma dello art. 8 della legge regionale 19- 3- 1982, n. 13, e computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 3


1. Dopo il primo comma dell art. 8 della L.R. 19- 3- 1982, n. 13 e aggiunto il seguente comma:

<< Le Aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, devono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall autorita competente >>.





Art. 4


1. Nel comma ottavo dell art. 8 della  LR 19- 3- 1982, n. 13, le parole << quarto comma >>sono sostituite con le parole << sesto comma >>.