Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 5
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 in materia di trasporti.
Art. 11. Il primo comma dell art. 25 della L. R. 23- 6- 80, n. 79, la cui applicazione, a norma dell art. 3 della L. R. 19- 3- 1982, n. 13, e limitata al 31- 12- 1981, e così modificato:
<< A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sara inoltre tenuto conto della mutata entita degli oneri relativi al materiale ed al personale >>.
2. Il quarto comma del medesimo art. 25 della L. R. 23- 6- 1980, n. 79 e soppresso.