Anno 1984
Numero 8
Data 25/01/1984
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 25 gennaio 1984, n. 8

Interpretazione autentica art. 4 legge regionale 17 giugno 1983, n. 9.



Art. 1


1. L art. 4, III comma, della LR 17- 6- 1983, n. 9 deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioe nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell anno  formativo 1981/ 82 e l inizio di quelli dell anno 1982/ 83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti dalla applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

1) sia inserito nella seconda parte dell albo nonche nell elenco di cui all art. 26 della LR 17- 10- 1978, n. 54, aggiornati al 30- 9- 1982 ai sensi dell art. 1 della LR 17- 6- 1983, n. 9;

2) sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore pubblico o privato anche, se assegnato per effetto di mobilita o trasferimento di ufficio:

a) per attivita comunque connesse alla formazione professionale anche se diverse dall effettivo insegnamento, previste dagli artt. 6,  III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54,

b) per attivita di aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi dell art. 25 della LR 17- 10- 1978, n. 54.

2. Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l avvio dei corsi dell anno 1982/ 83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attivita propriamente corsuali ma sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore, fino alla conclusione dell anno formativo 1982/ 83, per le attivita di riqualificazione o riconversione di cui agli artt.1 e 3 della LR 17- 6- 1983, n. 9 o per le attivita di cui agli artt. 6, III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54.




Art. 2


1. Agli enti di formazione professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l impegno nelle attivita di cui al punto 2) dell art. 1 della presente legge.

2. I finanziamenti saranno erogati, a ciascun ente gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalita previste dal IV comma dell art. 4 della LR 17- 6- 1983, n. 9.

3. Il rendiconto finale sara presentato nei modi previsti dall art. 14 della LR 17- 10- 1978, n. 54.





Art. 3


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della LR 17- 6- 1983, n. 9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:

1) per gli oneri relativi all anno 1982 (periodo 1/ 10/ 1982 - 31- 12- 1982), valutati in L. 10.000.000.000, con i fondi del cap. 11404 << Passivita arretrate relative alla formazione professionale >> del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione per l esercizio 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983;

2) per gli oneri relativi all anno 1983, valutati in L. 42.300.000.000:

a) per L. 33.100.000.000 con i fondi gia stanziati per la voce << Personale >> nel piano generale di formazione professionale 1982/ 83, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 13- 4- 83 e 13- 5- 1983, ed impegnati sul cap. 11102 << Finanziamento dell attivita di formazione professionale >> del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa;

b) per la restante somma di L. 9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo dal cap. 11102 del bilancio regionale 1983 – Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione 1983, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29- 11- 1983.





Art. 4


1. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli operatori che dalla pubblicazione dell albo risulteranno aver svolto un doppio lavoro in tutto il periodo relativo al pregresso retributivo.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.