1. L art. 4, III comma, della LR 17- 6- 1983, n. 9 deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioe nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell anno formativo 1981/ 82 e l inizio di quelli dell anno 1982/ 83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti dalla applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:
1) sia inserito nella seconda parte dell albo nonche nell elenco di cui all art. 26 della LR 17- 10- 1978, n. 54, aggiornati al 30- 9- 1982 ai sensi dell art. 1 della LR 17- 6- 1983, n. 9;
2) sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore pubblico o privato anche, se assegnato per effetto di mobilita o trasferimento di ufficio:
a) per attivita comunque connesse alla formazione professionale anche se diverse dall effettivo insegnamento, previste dagli artt. 6, III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54,
b) per attivita di aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi dell art. 25 della LR 17- 10- 1978, n. 54.
2. Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l avvio dei corsi dell anno 1982/ 83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attivita propriamente corsuali ma sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore, fino alla conclusione dell anno formativo 1982/ 83, per le attivita di riqualificazione o riconversione di cui agli artt.1 e 3 della LR 17- 6- 1983, n. 9 o per le attivita di cui agli artt. 6, III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54.