Legge Regionale 7 febbraio 1984, n. 9
Modifica all' art. 2 della legge regionale n. 55 del 27 ottobre 1981 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.
Art. 1L art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 55, e così modificato:
<< L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 44.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore >>.