Anno 1984
Numero 9
Data 07/02/1984
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 febbraio 1984, n. 9

Modifica all' art. 2 della legge regionale n. 55 del 27 ottobre 1981 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.



Art. 1


L art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 55, e così modificato:

<< L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 44.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore >>.




Art. 2


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 << Spese per indennita di carica e di missioni spettanti ai componenti del Consiglio Regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi >> del bilancio di previsione per l esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi si provvedera con il corrispondente capitolo di bilancio.