Legge Regionale 19 marzo 1984, n. 15
Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1984 n. 1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.
ARTICOLO UNICO 1) Ai fini della maggiorazione del 5% di cui al punto 3 del II comma della LR n. 1 del 1- 1- 1984, per autoveicoli si intendono le autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali.
2) Il III comma dello stesso articolo e modificato come segue:
<< Le norme di cui alla presente legge si applicano dal 1 gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge >>.
3) Coloro che alla data dell entrata in vigore della presente legge hanno versato l integrazione della tassa regionale automobilistica, aggiornata secondo le disposizioni della LR n. 1 del 7- 1- 1984, con l applicazione della sovratassa per ritardato pagamento, hanno diritto al rimborso di tale sovratassa, previa istanza al Presidente della Giunta regionale.
4) Hanno diritto al rimborso dell aumento del 5%, di cui al punto 3 del secondo comma della LR n. 1 del 7- 1- 1984, i proprietari di autoveicoli, escluse le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli fiscali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia versato il suddetto aumento. Le istanze di rimborso vanno dirette al Presidente della Giunta regionale.
5) Agli eventuali oneri rivenienti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui al Cap. 00366 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.