Anno 1984
Numero 20
Data 27/04/1984
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 20

Proroga della legge regionale 21 giugno 1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecita' civile e del sordomutismo.



Art. 1


Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, sono prorogate, senza soluzione di continuita, fino alla data di trasferimento alle Unita Sanitarie Locali delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale esercitata dal Medico Provinciale.



Art. 2


Gli effetti economici previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77 in favore delle Commissioni per l accertamento dell invalidita civile sono estesi alle Commissioni per il riconoscimento della cecita civile e del sordomutismo, in quanto applicabili ad integrazione della normativa statale specifica.





Art. 3


All onere derivante dall applicazione della presente legge, ammontante presuntivamente a L. 75.000.000= si fa fronte con lo stanziamento del Cap. 03710 << spesa per l assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi - Art. 81 - Legge 833/ 1978 ( FSR) >> del Bilancio Regionale 1984, approvato dal Consiglio Regionale il 29/ 12/ 83 e dei corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi futuri.