Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 20
Proroga della legge regionale 21 giugno 1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecita' civile e del sordomutismo.
Art. 1Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, sono prorogate, senza soluzione di continuita, fino alla data di trasferimento alle Unita Sanitarie Locali delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale esercitata dal Medico Provinciale.