Anno 1984
Numero 21
Data 27/04/1984
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 21

Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unita' Sanitarie Locali.



Art. 1

(Composizione)


Ai sensi e per gli effetti dell art. 61 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni Unita Sanitaria Locale e istituita una Commissione di disciplina composta di sei componenti titolari, di cui tre nominati dal Comitato di Gestione e tre designati, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell accordo di cui all art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per ciascun componente titolare e con le stesse modalita, e rispettivamente nominato o designato un componente supplente.

Tutti i componenti, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell Unita Sanitaria Locale, tra i componenti effettivi viene eletto il Presidente. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali e richiesta la iscrizione agli Albi professionali, la Commissione e integrata da un componente, con voto consultivo, designato dal competente Ordine o Collegio professionale.

Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, un dipendente dell Unita Sanitaria Locale del ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.

Per la costituzione e il funzionamento della Commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.





Art. 2

(Nomina dei componenti da parte dell USL)


Alla nomina dei tre componenti effettivi di sua spettanza il Comitato di Gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato ad un nome.

In caso di parita di suffragio, risulta eletto il piu anziano di eta.

Ad avvenuta nomina dei tre componenti effettivi, il Comitato di Gestione provvede, nella stessa seduta, e con le stesse modalita di cui al precedente comma, alla nomina dei tre componenti supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei componenti effettivi gia nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei componenti effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente dal presente articolo, devono essere trasmesse all organo di controllo entro otto giorni.





Art. 3

(Designazione dei Componenti da parte delle Organizzazioni Sindacali)


Le designazioni dei componenti titolari e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di Gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell accordo contrattuale del personale dipendente, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze provinciali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del componente titolare, il nominativo del corrispondente componente supplente e deve pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di Gestione richiede alle stesse organizzazioni sindacali la designazione separata di un componente effettivo e di un supplente, da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.





Art. 4

(Costituzione)


La costituzione della Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di Gestione.

Con lo stesso provvedimento, il Comitato di Gestione affida le funzioni di segretario della Commissione di disciplina a un dipendente dell Unita Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.





Art. 5

(Insediamento)


Il Presidente del Comitato di Gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all elezione del Presidente con l osservanza delle modalita appresso indicate.

Il Presidente della Commissione di disciplina deve essere prescelto tra i componenti effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.

In caso di esito negativo, il Presidente del Comitato di Gestione indice una seconda votazione.

In detta seconda votazione risulta eletto il componente effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parita di suffragio, risulta eletto il piu anziano di eta.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal Presidente del Comitato di Gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest ultimo e sostituita da quella del componente effettivo piu anziano fra i presenti.





Art. 6

(Durata in carica e rinnovo)


La Commissione di disciplina dura in carica tre anni.

Qualora durante tale periodo taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalita di designazione previste dalla presente legge.

L iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di Gestione, il quale e tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione in caso di simultanee dimissioni di tre componenti effettivi. All uopo, il Comitato di Gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il Presidente ed i componenti effettivi della Commissione non possono essere confermati: tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.





Art. 7

(Presidente)


Il Presidente convoca e presiede la Commissione, firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, esegue le decisioni e provvede in generale all espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:

- fissa la data della trattazione orale;

- riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

- puo nominare un relatore;

- decide sulle ricusazioni dei componenti effettivi o supplenti;

- determina l ordine e le modalita di votazione dei componenti e ne raccoglie le manifestazioni di volonta.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell articolo 61, comma terzo, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto tra i componenti effettivi.





Art. 8

(Componenti)


I componenti effettivi o supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.

Ogni componente effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente componente supplente, il quale puo intervenire a tutte le riunioni della Commissione, ma la sua presenza assume rilevanza a ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il componente supplente sostituisce altresì il membro effettivo  decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al secondo e quarto comma del precedente articolo 6.

Le dimissioni dei componenti effettivi e supplenti vanno inviate al Presidente della Commissione, che ne da immediata comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione.

Il componente dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalita ed i criteri indicati all articolo 2, se trattasi di componente nominato, e all articolo 3, se trattasi di componente designato.

Con le stesse modalita si provvede alla sostituzione dei componenti che abbiano effettuato tre assenze senza giustificati circostanziali motivi.





Art. 9

(Incompatibilita e decadenza)


Non possono far parte della Commissione di disciplina i dipendenti che nell ultimo quinquennio siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Non possono, inoltre, far parte della Commissione i dipendenti che siano tra loro parenti o affini sino al secondo grado. In mancanza di intesa tra gli interessati, dovra essere sostituito chi e stato designato o nominato per ultimo o il piu giovane di eta.

Non possono partecipare alla seduta della Commissione i componenti legati da vincoli di parentela o affinita, entro il quarto grado, al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Non possono prendere parte alla seduta della Commissione i componenti che nell espletamento del mandato abbiano compiuto accertamenti ed esperito indagini inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Il componente effettivo o supplente che riporti sanzioni disciplinari superiori alla censura o cessato dall impiego decade dall incarico.

Rimane sospeso il componente sottoposto a procedimento disciplinare fino alla definizione dello stesso.

La decisione e gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli di diritto.

I vizi relativi alla composizione della Commissione possono essere rilevati per la prima volta anche in caso di ricorso avverso il provvedimento definito che infligge la sanzione disciplinare.





Art. 10

(Ricusazione)


I componenti della Commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall articolo 149 del DPR 10 Gennaio 1957, n. 3.

Sull istanza di ricusazione, sentito l interessato, decide in via definitiva il Presidente della Commissione;  se sia stato ricusato il Presidente, decide, in via  definitiva, il Comitato di Gestione, al quale il Presidente ricusato trasmette l istanza e le proprie eventuali deduzioni.

Non possono partecipare alle deliberazioni i componenti della Commissione che abbiano assunto l iniziativa del procedimento disciplinare.





Art. 11

(Segretario)


Il Segretario assiste alle sedute della Commissione e redige e firma i verbali, coadiuva il Presidente nell espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

- di un registro di spedizione;

- di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il Segretario e responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni ecc.; egli inoltre firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie. In caso di dimissioni del segretario, provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell articolo 4.

In caso di legittimo impedimento o assenza del segretario, Presidente del Comitato di Gestione provvede alla sua temporanea sostituzione.

A ogni conseguente effetto la segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.





Art. 12

(Validita delle adunanze e delle deliberazioni)


Per la validita delle adunanze e necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo e escluso l eventuale componente previsto dal quarto comma dell articolo 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i componenti, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto dall articolo 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni, in copia autenticata dal segretario, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, vengono sollecitamente trasmesse al Presidente del Comitato di Gestione per i provvedimenti di competenza.





Art. 13

(Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare)


Per le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle Unita Sanitarie Locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 Gennaio 1957, n. 3  e successive integrazioni e modificazioni, nonche la normativa di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Competente ad infliggere la censura e il dirigente dei servizi di cui all articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23  cui e assegnato il dipendente.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal dirigente del servizio e ammesso ricorso al Presidente del Comitato di Gestione, che provvede in via definitiva.

Ai dirigenti dei servizi ed ai coordinatori, sanitari e amministrativi, la sanzione della censura e inflitta dal Presidente del Comitato di Gestione.

Contro il provvedimento del Presidente del Comitato di Gestione con cui viene inflitta la censura e ammesso ricorso al Comitato di Gestione, che delibera in via definitiva.

L iniziativa per il procedimento d irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura spetta a chi e competente ad infliggere la censura, nonche ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendente rispettivamente del ruolo sanitario o dei ruoli professionali tecnico e amministrativo.

Il dirigente del servizio competente ad infliggere la censura, ove ritenga, esperiti gli accertamenti del caso, che sia da irrogare una sanzione piu grave della censura, rimette gli atti ai coordinatori, secondo la competenza, per il prosieguo delle procedure secondo le modalità richiamate dal I comma del presente articolo.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti dei servizi e dei coordinatori, gli atti procedurali vengono compiuti dal Presidente del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione, con deliberazione soggetta ai controlli di legge, delibera di prosciogliere il dipendente da ogni addebito o di infliggere la sanzione, in conformita della deliberazione della Commissione di disciplina, salvo che non ritenga di disporre in modo piu favorevole al dipendente.

La deliberazione del Comitato di Gestione, in copia autentica, deve essere comunicata al dipendente entro dieci giorni dalla data in cui e divenuta esecutiva.

I provvedimenti concernenti la sospensione della qualifica e la destinazione sono comunicati alla Regione.





Art. 14

(Norme transitorie)


I procedimenti disciplinari in corso all entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla Commissione di disciplina, con le modalita e le procedure di cui al precedente articolo, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.





Art. 15

(Disposizione finale)


In sede di prima applicazione, Il Presidente del Comitato di Gestione deve avviare le procedure degli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.