Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 22
Elevazione della misura dell' assegno di studio universitario.
Art. 1La misura dell assegno di studio universitario di cui all art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall anno accademico 1983/ 84 e elevata a L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l Universita o in localita di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; a L. 1.000.000 per gli altri.
Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all assegno di studio, in attesa dell entrata in vigore della legge regionale organica sul diritto allo studio universitario.