Anno 1984
Numero 25
Data 09/05/1984
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 maggio 1984, n. 25

Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: modifiche allo art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74 e all' art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 11.



Art. 1


L art. 2 della L. R. 21/ 6/ 1980, n. 74 e sostituito dal seguente:

<< A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Comitato regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni Provinciali e delle UUSSLL, nonche ai Presidenti delle Sezioni Provinciali decentrate, e corrisposta una indennita di Lire 60.000  per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti e corrisposta una indennita di lire 47.000 per ogni giornata di seduta >>.





Art. 2


L art. 2 della L. R. 17/ 1/ 1980, n. 11 e sostituito dal seguente:

<< Ai Presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, e corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17/ 7/ 1979, n. 42 >>.

Ai fini dell applicazione del comma precedente, i Presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del piu alto livello retributivo funzionale.





Art. 3


I maggiori oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura sul Cap.00204 << Spese per i Componenti i Comitati di Controllo - LLRR nn. 12/ 72 - 5/ 73 e successive modificazioni SO >> del Bilancio 1984, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13/ 3/ 84, disponibile.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.