Legge Regionale 9 maggio 1984, n. 25
Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: modifiche allo art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74 e all' art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 11.
Art. 1L art. 2 della L. R. 21/ 6/ 1980, n. 74 e sostituito dal seguente:
<< A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Comitato regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni Provinciali e delle UUSSLL, nonche ai Presidenti delle Sezioni Provinciali decentrate, e corrisposta una indennita di Lire 60.000 per ogni giornata di seduta.
A tutti gli altri componenti e corrisposta una indennita di lire 47.000 per ogni giornata di seduta >>.