Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 33
Modifica agli artt. 6 (1° comma) e 7 (2° comma, lettere f ed i della legge regionale 23 ottobra 1979, n. 65 « Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie ».
Art. 1Il 1° comma dell art. 6 della L. R. 23/ 10/ 1979, n. 65 e soppresso e sostituito dal seguente:
<< Alle Associazioni di cui alla lettera << f >> del successivo art. 7 possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione sociale - culturale e per lo svolgimento di studi e convegni >>.