Anno 1984
Numero 34
Data 05/07/1984
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 34

Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.



Art. 1


L art. 2 della L. R. del 14 aprile 1975, n. 33 e modificato come segue:

<< Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti indennita:

L. 70.000.000 in caso di invalidita permanente;

L. 50.000.000 in caso di morte;

L. 50.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.

La convenzione con un Istituto assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di Presidenza >>.




Art. 2


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 << Spese per indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi >> del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.