Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 34
Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.
Art. 1L art. 2 della L. R. del 14 aprile 1975, n. 33 e modificato come segue:
<< Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti indennita:
L. 70.000.000 in caso di invalidita permanente;
L. 50.000.000 in caso di morte;
L. 50.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.
La convenzione con un Istituto assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di Presidenza >>.