Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 35
Modifica all' art. 2, lett. b), della legge regionale 31 luglio 1979, n. 49.
ARTICOLO UNICO La lett. << B >> dell art. 2 della legge regionale 31/ 7/ 1979, n. 49 e sostituita dalla seguente:
<< dai membri nominati su designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, in numero di quattro per ciascuna Associazione >>.