Anno 1984
Numero 36
Data 20/07/1984
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
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Legge Regionale 20 luglio 1984, n. 36

Norme concernenti l' igiene e sanita' pubblica ed il servizio farmaceutico.



TITOLO I

Igiene e sanita pubblica





CAPO I





Art. 1


1. Le funzioni in materia di igiene e sanita pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unita Sanitarie Locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

a) la prevenzione individuale e collettiva;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

d) l attuazione dei programmi di educazione sanitaria;

e) la tutela igienico - sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonche l impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonche la consulenza dietetica per le mense scolastiche;

f) la tutela dell ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell aria compreso l inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;

g) la verifica di compatibilita di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute;

h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilita ed abitabilita;

i) la polizia mortuaria;

l) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali e artificiali;

m) la tutela ed il controllo dell approvvigionamento idrico;

n) la vigilanza igienico - sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

o) gli accertamenti e le certificazioni medico - legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli Agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

p) ogni accertamento di idoneita o di inidoneita, previsto dalle leggi vigenti;

q) il controllo sull esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

r) l autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicita in materia sanitaria.

2.  Per le funzioni concernenti la tutela ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le UUSSLL, per quanto di competenza sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Ecologia, la relazione tecnica - semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.




Art. 2


1. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unita Sanitarie Locali:

a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, sia dell uomo che degli animali;

b) le funzioni in materia di idoneita delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale all articolo 4, lettera b), c), d), e), f), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

2.  Le Unita Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull andamento delle funzioni delegate;

- copia degli atti definitivi emanati nell esercizio delle funzioni delegate;

- ogni informazione richiesta per l esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

3.  In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.




Art. 3


1. In materia di igiene e sanita pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli gia demandati al Medico Provinciale e all Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

2. L attivita istruttoria, tecnica e amministrativa e espletata dal Servizio di igiene e sanita pubblica dell Unita Sanitaria Locale.





Art. 4


1.  I provvedimenti in materia di igiene e sanita pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale.

2.  I regolamenti locali di igiene e sanita pubblica vengono adottati dai Consigli Comunali.





Art. 5


1.  L attivita istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonche l esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell ambito dell Unita Sanitaria Locale, dal Servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

2. Nei Comuni che comprendono piu Unita Sanitarie Locali, le funzioni di igiene e sanita pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all intero territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di una Unita Sanitaria Locale compresa nello stesso territorio, individuata dal Consiglio Comunale.

3. Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui e destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.





Art. 6


1. Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attivita volte ad assicurare l esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita pubblica, secondo le direttive del Comitato di gestione, e disciplina l impiego del personale addetto al servizio stesso.

2.  Il responsabile del Servizio propone al Sindaco o al Comitato di gestione l adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

3.  Il responsabile del Servizio, inoltre, e tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco l emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell adozione dei relativi provvedimenti formali, e tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumita, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

4.  Per l espletamento dei compiti attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile puo avvalersi dell opera dei sanitari convenzionati con l Unita Sanitaria Locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.




Art. 7


1. Compatibilmente con l esigenza di assicurare l assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unita Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell interesse di terzi richiedenti, inerenti l igiene pubblica e la medicina legale.

2. La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonche le modalita di riscossione e destinazione delle somme.





Art. 8


1. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, gia demandati al Medico Provinciale o all Ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio di igiene pubblica  dell Unita Sanitaria Locale.

2. Il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell Unita Sanitaria Locale sostituisce il Medico Provinciale e l ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualita di Presidente o componente.





CAPO II





Art. 9


1. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

2. In particolare, su proposta dell Assessore alla Sanita:

a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell ambito della programmazione regionale, la uniformita degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanita pubblica;

b) indirizza e coordina le attivita di profilassi delle malattie infettive e diffusive e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche in applicazione delle direttive statali;

c) coordina e verifica l esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi dalle Unita Sanitarie Locali in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunita Economica Europea;

d) indirizza e controlla l esercizio delle funzioni delegate;

e) coordina l istituzione e l organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle Unita Sanitarie Locali;

f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico - amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica delle Unita Sanitarie Locali e gli Uffici e organismi statali;

g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unita Sanitarie Locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;

h) classifica i Comuni ai sensi dell articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unita Sanitarie Locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera

a) dell articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

l) programma e realizza attivita di educazione sanitaria di interesse regionale;

m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente articolo 4, proponendo anche uno schema tipo.




Art. 10


1.  Il Presidente della Giunta regionale:

a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di piu Comuni;

b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;

c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all Assessore alla Sanita.

3.  Per l attivita istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unita Sanitarie Locali.

4.  L esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma e demandata ai Sindaci e alle Unita Sanitarie Locali competenti per territorio.




CAPO III





Art. 11


1. In ciascuna Unita Sanitaria Locale e istituita una Commissione sanitaria per l assolvimento dei compiti  di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381.

2. La Commissione, nominata dal Comitato di gestione, e composta:

- dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale o da altro medico addetto al Servizio ovvero, in mancanza, da altro medico dirigente di altro servizio, con funzione di Presidente, nonche:

a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente e due medici specialisti in medicina legale e del Lavoro, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalita giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialisti in oculistica, di cui uno designato dall Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, di cui uno designato dall Associazione Nazionale per l Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell Unita Sanitaria Locale appartenente a posizione funzionale per l accesso alla quale e richiesto il diploma di laurea.

4. Tutti i sanitari di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente saranno scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio Sanitario.




Art. 12


1.  Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citate, e ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di provincia.

2. Nella provincia di Bari sono costituite due commissioni.

3. Le Commissioni regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente, nonche:

a) da due medici specialisti preferibilmente in medicina del lavoro o medicina legale, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalita giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del Servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in oculistica, designato dallUnione Italiana Ciechi, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatria universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall Associazione nazionale per l assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso e richiesto il diploma di laurea.





Art. 13


1. E fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni.

2.  Le funzioni di Presidente o di componente delle Commissioni locali sono incompatibili con quella di Presidente o componente delle Commissioni regionali.

3. Per il loro funzionamento e per l espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle Unita Sanitarie Locali.

4. Le Unita Sanitarie Locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniori per l espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11.

5. Le spese di funzionamento delle Commissioni regionali fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle somme di cui alla lettera b) del primo comma dell articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.





TITOLO II

Servizio farmaceutico





CAPO I





Art. 14


1. Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:

a) autorizzazione all apertura e all esercizio delle farmacie, nonche dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;

b) autorizzazione all apertura e all esercizio di farmacie succursali;

c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, nonche dell articolo 61 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dell articolo 12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;

d) decadenza dell autorizzazione all esercizio farmaceutico;

e) chiusura temporanea dell esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

f) trasferimento delle farmacie nell ambito della sede.

2. L autorizzazione all apertura e all esercizio di farmacie succursali e conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dallordine dei farmacisti della Provincia.




Art. 15


1. Il Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale:

a) determina l indennita di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

b) eroga l indennita di residenza ai farmacisti rurali;

c) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;

d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;

e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell Assemblea Generale.




Art. 16


1.  Il servizio farmaceutico dell Unita Sanitaria Locale svolge i seguenti compiti:

a) attivita di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della Sanita ai sensi dell articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) attivita istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi dellUnita Sanitaria Locale;

c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell Unita Sanitaria Locale;

d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalita previste dalla vigente normativa;

e) controllo sulla corretta applicazione dell Accordo nazionale con valutazione tecnico – farmacologia della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;

f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell Unita Sanitaria Locale.




Art. 17


1.  L accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l assistenza farmaceutica nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale e vincolante per le Unita Sanitarie Locali anche per quanto attiene le modalita e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.





Art. 18


1.  La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell Unita Sanitaria Locale, oltre che dal servizio di igiene pubblica per la rispettiva competenza.

2.  Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dellUnita Sanitaria Locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista titolare designato dall ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.




Art. 19


1. Il rilascio dell autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia e preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unita Sanitaria Locale.

2.  L avviso e pubblicato all Albo dei Comuni compresi nell Unita Sanitaria Locale e dell Ordine provinciale dei Farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

3.  Nel caso siano state presentate piu domande, e compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso.

4. Alla formulazione della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell Unita Sanitaria Locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall Ordine dei Farmacisti della Provincia.




Art. 20


1. L autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione e subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all articolo 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.





CAPO II





Art. 21


1. La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell Assessore alla Sanita:

a) vigila sull espletamento del servizio farmaceutico;

b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;

c) cura l espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.




Art. 22


1.  L Assemblea dell Unita Sanitaria Locale, previo parere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell Associazione e dell Ordine dei farmacisti della Provincia che dovra essere dato nel termine massimo di trenta giorni, trascorso il quale il parere si intende senz altro acquisito con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno pari, propone i provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli Comuni e all istituzione di farmacie succursali.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle stesse entro il mese di dicembre dello stesso anno.

3. Decorso il termine di cui al precedente primo comma, il Comitato regionale di controllo provvede in via sostitutoria.





Art. 23


1. La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

2.  La Commissione giudicatrice e composta da:

a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di Presidente;

b) un professore universitario della facolta di farmacia docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico - farmaceutico o tecnico - farmaceutico;

c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall Ordine provinciale dei farmacisti;

d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del Servizio Sanitario, farmacista.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

4. La Giunta regionale nomina le Commissioni e approva le graduatorie.

5. La nomina dei vincitori e disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Alla corresponsione della indennita a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15/ 2/ 1973, n. 3. Il limite massimo della indennita di funzione prevista e aumentata del 100%. Detta indennita spetta a tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al principio della omnicomprensivita.





CAPO III





Art. 24


1.  Allo scopo di assicurare i livelli assistenziali adeguati e per la necessita di contenere i costi connessi all utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unita Sanitaria Locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialita medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

2. L Unita Sanitaria Locale provvede all approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonche dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della Sanita, ai sensi dell articolo 7 della Legge 23/ 12/ 1978 n. 833.





Art. 25


1.  L acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22/ 12/ 1975 n. 685 e successive modificazioni.

2.  La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell Unita Sanitaria Locale, che trasmette all Assessorato regionale alla Sanita il riepilogo trimestrale indicante la qualita e quantita delle sostanze acquistate.





Art. 26


1.  L Unita Sanitaria Locale puo avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalita indicata dall accordo nazionale.





Art. 27


1. L Unita Sanitaria Locale puo acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

2.  Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981 n. 8.





TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE





Art. 28


1.  Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla  data di pubblicazione della presente legge.





Art. 29


1.  Alla data di cui al precedente articolo:

a) sono soppressi gli Uffici comunali di igiene, nonche i Consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione delle individualita giuridiche;

b) sono soppressi gli Uffici dei Medici Provinciali;

c) sono soppressi i Comitati Provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualita giuridica;

d) sono soppressi i Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualita giuridica.

   I presidi ed i servizi gia dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e attribuiti alle Unita Sanitarie Locali nel cui ambito siano compresi.

   Fino all entrata in vigore del Piano sanitario regionale, le Unita Sanitarie Locali nel cui ambito ricadano i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalita, ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni gia dei soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unita Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali.

  Le stesse Unita Sanitarie Locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacita operative ed alle idoneita tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;

e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle Unita Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede.

 Fino all entrata in vigore del piano sanitario regionale, le Unita Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti gia attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori svolgeranno altresì i compiti ad essi assegnati dalla LR 21 maggio 1975, n. 42.

Il riparto del fondo sanitario regionale terra conto nelle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma dei servizi effettivamente prestati;

f) e soppresso il Consorzio Provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente cessazione della individualita giuridica.





Art. 30


1.  I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente articolo 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all ultimo comma dell articolo 5 della LR 2/ 3/ 1981, n. 21, nonche i funzionari medici regionali, hanno titolo all iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al Presidente della Giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

2.  Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, all Unita Sanitaria Locale nel cui ambito insiste l ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unita Sanitaria Locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.





Art. 31


1. Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 e trasferito, dalla data prevista nell art. 28, al Servizio Sanitario ed e utilizzato presso l Unita Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l ufficio gia di appartenenza, con priorita, per il personale proveniente dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a)  del n. 1) del primo comma dell art. 40 della LR 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall articolo precedente.

2. Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23/ 12/ 1978 n. 833, e iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2/ 3/ 1981, n. 21.

3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20/ 12/ 1979, n. 761 nonche nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25/ 7/ 1983, n. 348.





Art. 32


1.  Sono soppressi dalla data di cui al precedente articolo 28:

a) le Commissioni di cui all articolo 8 della legge 2/ 4/ 1968, n. 475;

b) le Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall articolo 8 della legge 14/ 2/ 1904, n. 36;

c) le Commissioni di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all assistenza agli illegittimi, prevista dall articolo 17 del RDL 8/ 5/ 1927, n. 798;

d) le Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14/ 7/ 1967, n. 592;

e) la Commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all articolo 10 della legge regionale 7/ 6/ 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9/ 3/ 1976, n. 10;

f) il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22/ 12/ 1975, n. 685.

2.  Le funzioni gia esercitate dalle Commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del Comitato di gestione di ciascuna Unita Sanitaria Locale.

3.  Le funzioni di vigilanza gia degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio di igiene pubblica di ciascuna Unita Sanitaria Locale.

4.  Le funzioni consultive gia svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di ciascuna Unita Sanitaria Locale, previsto dall articolo 43 della legge regionale 26/ 5/ 1980, n. 51. Il Consiglio tecnico puo essere integrato da esperti ove lesercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.





Art. 33


1. Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell articolo 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e regionali in attivita.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone l aggregazione provvisoria delle Unita Sanitarie Locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

3. I compensi dovuti ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 sono stabiliti, fino a successiva normativa, in lire duemila per ogni caso definito oltre al gettone di presenza per ogni seduta di lire diecimila.





Art. 34


1. Le funzioni esercitate dalla Regione in materia di riabilitazione sono conservate transitoriamente, alla competenza della stessa fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore.

2.  La Regione puo avvalersi della consulenza tecnica dei servizi e del personale delle Unita Sanitarie Locali.





Art. 35


1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal Cap. 03604 << finanziamento della spesa sanitaria, degli Enti, UUSSLL e organismi eroganti l assistenza sanitaria. Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni per l assistenza sanitaria e riabilitativa. Finanziamento della spesa per l assistenza ospedaliera in forma indiretta FSR >> della parte 2 - Spesa - del bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 1984, approvato con legge regionale n. 18 del 19/ 4/ 1984.

2.  Per gli esercizi successivi si fara fronte con le rispettive leggi di Bilancio.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.