Anno 1984
Numero 39
Data 22/08/1984
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 39

Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22 e abrogazione della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18.



Art. 1


La legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18 e abrogata.


Art. 2


L art. 1 della L. R. 12- 8- 77, n. 22 e così sostituito:

<< Agli effetti della determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 l importo unitario netto e fissato in 1/ 5 del costo di un litro di carburante super e per i Km. di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la sede del Consiglio e viceversa, per quindici giorni al mese>>.





Art. 3


L Art. 2 della L. R. 12- 8- 77, n. 22 e così sostituito:

<< Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sara operata una trattenuta pari a 1/ 15 dell importo mensile determinato. 

Si considera presente il Consigliere regionale che, essendo componente di piu Commissioni, sia presente ad almeno una >>.





Art. 4


L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 << Spese per le indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >> del bilancio 1984  del bilancio pluriennale.