Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 39
Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22 e abrogazione della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18.
L art. 1 della L. R. 12- 8- 77, n. 22 e così sostituito:
<< Agli effetti della determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 l importo unitario netto e fissato in 1/ 5 del costo di un litro di carburante super e per i Km. di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la sede del Consiglio e viceversa, per quindici giorni al mese>>.
L Art. 2 della L. R. 12- 8- 77, n. 22 e così sostituito:
<< Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sara operata una trattenuta pari a 1/ 15 dell importo mensile determinato.
Si considera presente il Consigliere regionale che, essendo componente di piu Commissioni, sia presente ad almeno una >>.