Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 41 Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive.
Art. 1Al fine di dare attuazione ai principi sanciti nello Statuto, la Regione Puglia affida il compito di pubblicizzare la terra di Puglia alle societa sportive riconosciute dal CONI, che disputano gare fuori del territorio regionale o che organizzano manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale
Art. 2Per l attuazione di quanto previsto dall art.1 e istituita la << Commissione Turismo e Sport >>, che ha il compito di porre ai competenti organi regionali gli interventi ammissibili. La Commissione e composta: a) dall Assessore regionale allo Sport e Turismo, che la presiede; b) dai Coordinatori degli Assessorati allo Sport e Turismo, all Agricoltura, all Artigianato e alla Cultura; c) dal Presidente del Comitato regionale CONI; d) da n. 3 esperti segnalati dagli Enti nazionali di promozione sportiva; e) da un rappresentante dell USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana); f) da un esperto di programmazione turistica; g) da un esperto di tecnica pubblicitaria e della comunicazione; h) da 5 Presidenti delle Federazioni Sportive designati dal Comitato regionale del CONI. La Commissione viene nominata con Decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell Assessore al Turismo e Sport.
Art. 3La Commissione di cui all art. 2, entro un mese dalla decorrenza dei termini previsti all art. 5: a) valuta le necessita pubblicitarie regionali nel quadro del Piano regionale di Sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo; b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle societa consenzienti; c) predispone il piano di riparto fra le societa da ammettere a contributo.
Art. 4Le societa sportive pugliesi possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale la societa s impegna a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumere altri impegni pubblicitari. E facolta della Regione, su indicazione della Commissione Turismo e Sport, consentire la sponsorizzazione totale o parziale.
Art. 5Le societa che volessero avvalersi della presente legge devono far pervenire ogni anno, entro il 31 marzo o il 30 settembre, all Assessorato regionale allo Sport e Turismo la richiesta dello sponsorizzazione, precisando se deve intendersi totale o parziale. Alla domanda va allegato: a) programma di massima degli impegni agonistici per la stagione sportiva con il calendario delle trasferte o/ e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e la indicazione delle localita; b) curriculum dei risultati agonistici conseguiti dalla societa nei tre anni precedenti; c) piano finanziario di massima con la previsione delle entrate e delle uscite. La documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla Federazione sportiva, a cui la societa e affiliata.
Art. 6Alle societa che accettano la sponsorizzazione proposta dalla Commissione Turismo e Sport, la Regione garantisce un contributo nella misura massima di 50 milioni in rapporto all importanza della attivita sportiva programmata.
Art. 7Il 60% dell erogazione dei contributi di cui all art. 6 sara effettuato ad approvazione del piano da parte della Giunta regionale. Il rimanente 40% ad attivita conclusa.
Art. 8La Giunta regionale, entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ogni anno, previo esame della Commissione consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione di cui all art. 2 della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi.
Art. 9Per l attuazione della presente legge si prevede, per il 1984, la somma di L. 500.000.000 da finanziarsi come segue: BILANCIO 1984 PARTE II - SPESA - Variazione in aumento Cap. 12206( cni) << Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del Turismo pugliese attraverso sponsorizzazione delle manifestazioni sportive >> competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000 Cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente >> competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000 Per gli esercizi successivi si provvedera con le rispettive leggi di Bilancio con uno stanziamento annuale di 1 miliardo.
Art. 10Per la prima applicazione le richieste vanno presentate entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, previo esame della Commissione consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione Turismo e Sport, approva il piano di riparto entro 80 giorni dall entrata in vigore della presente legge. La Commissione Turismo e Sport viene nominata entro un mese dall entrata in vigore della presente legge.
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