Legge Regionale 5 gennaio 1985, n. 2
Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti.
Art. 11. Il limite di L. 5.000 di cui all art. 38, 2 comma, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 2 novembre 1952, n. 1982, e elevato a L. 500.000. Detto limite si riferisce all ammontare complessivo del risarcimento.
2. Per la richiesta al dipendente del risarcimento dei danni superiore a L. 500.000 le aziende non possono procedere al recupero senza la preventiva autorizzazione della Regione.
3. All uopo le aziende inoltrano istanza, corredata dalla relativa documentazione, al Presidente della Giunta regionale che provvede, con proprio decreto, sia sulla misura del risarcimento che sulla sua rateizzazione, dopo aver inteso le parti.
4. Il Presidente della Giunta regionale puo delegare l Assessore ai Trasporti alla emissione del decreto di cui comma precedente.
5. Ulteriori modificazioni del limite previsto nel presente articolo, che si rendessero necessarie a seguito delle variazioni del costo della vita, saranno disposte con deliberazione del Consiglio regionale.