Anno 1985
Numero 3
Data 12/02/1985
Abrogato No
Materia Programmazione;
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Legge Regionale 12 febbraio 1985, n. 3

Disposizioni finanziarie per il biennio 1985- 1986 in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo.



Art. 1

(Finalita)


La presente legge e finalizzata al finanziamento di piani, programmi e progetti della Regione Puglia in attuazione del Piano di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.

A tal fine il TITOLO I reca disposizioni finanziarie per interventi, immediatamente eseguibili, disciplinati da normativa regionale vigente, il titolo II individua interventi per la cui realizzazione la Regione adottera provvedimenti legislativi specifici che trovano copertura finanziaria nei Fondi Globali a tale scopo istituiti ai Capp. 1602060 e 1602080 del Bilancio di previsione per l anno 1985. 




TITOLO I

(Disposizioni per la realizzazione di interventi  disciplinati dalla normativa regionale vigente).





Art. 2

(Piano di Risanamento delle Acque)


In attuazione del Piano di Risanamento delle acque, per il primo programma pluriennale 1983- 85 approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 690 del 6- 6- 1984 relativo a:

a) costruzione di reti idriche interne agli abitati; 

b) costruzione di reti fognarie;

c) costruzione di impianti di depurazione;

e autorizzata la spesa di 200 miliardi iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0004080.

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di 403,6 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinati dalla Legge Regionale 19- 12- 1983, n. 24 << Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia >>.





Art. 3

(Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)


Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia e autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0004090.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate dalla LR 29- 06- 79, n. 37 << Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale – interventi straordinari ed urgenti >>.

Per l esercizio finanziario 1985 la previsione di spesa di 4 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.

Per la realizzazione di interventi diretti alla tutela ed alla conserva dei beni ambientali della Puglia, e autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0004091.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono disciplinate dalla LR 20- 11- 79, N. 72 << Tutela dell ambiente naturale e culturale, caratteristico della Regione Puglia >>. 

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 1 miliardo trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.




Art. 4

(Viabilita regionale)


Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilita regionale: 

- costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del Sub - Appennino foggiano; 

- costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia Centrale;

- costruzione della strada regionale n. 8 di circuitazione della Penisola Salentina – versante Jonico;

e autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per il 1985 al Cap. 0004100.

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 40 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge Regionale 12 agosto 1978 n. 37 << Norme in materia di Lavori Pubblici >>.





Art. 5

(Infrastrutture agricole)


Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole: 

- ricerca di acque nelle zone collinari a prevalente vocazione zootecnica, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;

- costruzione di reti di elettrificazione rurale; 

- sistemazione idraulico - agraria e creazione di laghetti collinari;

e autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0004110.

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 75 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 54 << Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale >> per quanto concerne la sistemazione idraulico - agraria e la creazione dei laghetti collinari; dalla Legge 27 ottobre 1966, n. 910 << Provvedimenti per lo sviluppo dell agricoltura nel quinquennio 1966- 1970 >> per l elettrificazione rurale e dalla legge Regionale 31 agosto 1981, n. 54 << Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure >> per quanto riguarda la valorizzazione irrigua.




Art. 6

(Interventi straordinari nel settore dell’edilizia ospedaliera)


Nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria, nonche del rapporto globale posti letto per abitante, e autorizzata la spesa di 55 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0203030 per la realizzazione di interventi relativi a:

a) ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti letto, nei limiti del riequilibrio territoriale complessivo; 

b) servizi di diagnosi e cura con particolare riferimento alle strutture per il recupero dei tossicodipendenti, per emotrasfusioni e per emodialisi.

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di 50 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per il 1985.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo, previa definizione dello specifico programma definito di intesa tra gli Assessori ai Lavori Pubblici ed alla Sanita, sono disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 << Norme in materia di Lavori Pubblici > 





Art. 7

(Piano Regionale per la Casa - Interventi stralcio straordinario)


Per la realizzazione degli interventi relativi al Piano Regionale per la Casa disciplinati dalla normativa di cui all art. 10 di cui alla Legge Regionale 17 aprile 1984, n. 17 << Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo >> e autorizzata la spesa di 70 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0102090.

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 70 miliardi trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per il 1985.





Art. 8

(Redazione di piani, programmi e progetti ad iniziativa della Regione)


Per la redazione nell ambito delle materie di competenza regionale, di piani, programmi e progetti, anche in attuazione delle priorita indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, e autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 0001380. 

Per l esercizio finanziario 1986 la previsione di spesa di 20 miliardi di lire trova copertura nel Bilancio pluriennale 1985- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.

Particolare priorita e riservata alla definizione di programmi e progetti per il rinnovamento tecnologico in agricoltura e negli altri settori di competenza regionale. 

I progetti di cui ai precedenti commi devono essere corredati da una relazione economico - finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti l analisi degli effetti economici ed occupazionali degli investimenti proposti. 

Per quanto attiene in particolare alle possibilita di utilizzazione dei finanziamenti della Comunita Europea, specifico riferimento e assegnato ai progetti finalizzati all inserimento nei Programmi Integrati Mediterranei.

La redazione dei Piani, programmi e progetti e affidata agli Enti regionali ed alla Finpuglia nei casi di specifica competenza per materia, negli altri casi si attivano le procedure di cui alla LR 12 agosto 1981, n. 45 << Norme per il conferimento di consulenze >>. 




TITOLO II

 (Disposizioni per interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi. Fondo Globale, Cap. 1602060 Bilancio di previsione per l anno 1985)





Art. 9

(Piano per la promozione e la diffusione dell Informatica in Puglia)


In attuazione del Piano Regionale per l Informatica, per la realizzazione degli interventi relativi:

a) allo svolgimento delle funzioni e delle attivita in materia di programmazione socioeconomica e territoriale di competenza anche dei Comuni, delle Unita Sanitarie Locali, delle Province e degli altri Enti Locali; 

b) all ammodernamento della gestione dell attivita amministrativa della Regione e degli Enti Locali, mediante la concessione a questi ultimi di specifici contributi;

c) al sostegno delle unita produttive di beni e servizi operanti in materia di competenza regionale;

e autorizzata per l anno 1985 la spesa di 10 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.





Art. 10

(Interventi per il rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate)


Per la promozione dello sviluppo innovativo e tecnologico delle imprese minori associate, in applicazione della normativa di cui all art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240 <<Provvidenze a favore di Consorzi e delle Societa consortili miste >>, e autorizzata per l anno 1985 la spesa di lire 1,3 miliardi nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.





Art. 11

(Piano Turistico Regionale: Interventi Stralcio Straordinari)


Per la realizzazione di interventi stralcio finalizzati alle direttive del Piano turistico Regionale riguardanti:

- il Centro Congressi da localizzarsi a Bari; 

- i Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle Province di Foggia, Lecce e della Valle d Idra, comprendente territori delle Province di Bari, Brindisi e Taranto;

- lo sviluppo delle Isole Tremiti; 

e autorizzata la spesa di 13,9 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.




Art. 12

(Piano Regionale dello Sport)


Per la realizzazione di interventi finalizzati alle direttive del Piano Regionale dello Sport riguardanti:

a) costruzione di complessi di base a livello comunale;

b) realizzazione di impiantistica di prima categoria per ambiti territoriali sovracomunali; 

c) completamento, ampliamento, ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente; 

e autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio 1985.




Art. 13

(Piano per il recupero del patrimonio edilizio abitativo degradato)


La Regione predispone ed attua un Piano poliennale di interventi diretti ai recupero e riuso abitativo del patrimonio edilizio esistente degradato attraverso la conservazione e ripristino dei valori decorativi e di arredo piu rappresentativi e la valorizzazione degli elementi tipologici e strutturali tipici della tradizione edilizia pugliese.

Per la realizzazione di tali interventi specificati nelle lettere b), c), e d) dell art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e autorizzata la spesa di 3,8 miliardi inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.




Art. 14

(Incentivi per l occupazione giovanile)


Per la realizzazione di interventi in favore dell occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, e autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo Globale previsto dal Cap. 1602060 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985. 



Art. 15

(Fondo Globale per Investimenti in infrastrutture economiche e territoriali negli Enti Locali - Cap. 1602080 del Bilancio di previsione per l anno 1985)


Per la realizzazione dei progetti di maggiore rilevanza economica ed occupazionale, immediatamente eseguibili, elaborati dagli Enti Locali in esecuzione delle disposizioni di cui all art. 22 della Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 8 << Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983- 1985 della Regione Puglia (Legge Finanziaria 1983) >> ed all art. 14 della Legge Regionale 17 aprile 1984, n. 17 << Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo >>, e istituito nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 al Cap. 1602080, con  una previsione di spesa pari a 30 miliardi di lire, il Fondo Globale Investimenti per la realizzazione di infrastrutture economiche e territoriali negli Enti Locali.

Il Fondo di cui al precedente comma sara regolato da specifico provvedimento legislativo che ne disciplini i criteri di utilizzazione nella finalizzazione di accesso ai canali di finanziamento nazionali e comunitari. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.