Anno 1985
Numero 4
Data 12/02/1985
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 febbraio 1985, n. 4

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985- 1986.



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata e della Spesa)


Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1985 e approvato in L. 7.952.540.489.743= in termini di competenza ed in L. 8.667.250.897.720= in termini di cassa.

Il totale generale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1985 e approvato in L. 7.952.540.489.743= in termini di competenza ed in L. 8.666.194.978.319= in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1985 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge. 

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1985 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1985 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.





Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1985 di cui alla Tabella << A >> della presente legge.





Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1985/ 86( All. n. 1 e n. 2).





Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1601020 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma  precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.





Art. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1601080 e la loro iscrizione in aumento dei Capitoli di Spesa, ovvero in nuovi Capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.





Art. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 47.000.000.000= per l esercizio 1985 il Fondo di Riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il Fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1601040.

Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari Capitoli di Spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con deliberazioni del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976. 




Art. 7

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione 1985, le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra – nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale. 





Art. 8

(Esercizio delle Funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.





Art. 9

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 1602020 - 1602040- 1602060- 1602080 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7- 8- 9 al bilancio 1985 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale. 





Art. 10

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1985 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art.30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al 6 comma dell art. 9 della legge n. 355 del 19/ 5/ 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >> << B >> e << C >> allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6). 





Art. 11

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1985, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui allo allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni e integrazioni.





Art. 12

(Residui perenti)


E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1982 e precedenti per le spese di cui al 3# comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977, e negli esercizi 1983 e precedenti per le spese di cui al 2# comma dello stesso articolo 71, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1984, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1985.





Art. 13

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al Bilancio di previsione 1985 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1984 per l ammontare di L. 663.591.406.743. 

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese: 

1) per L. 111.450.000.000= residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977, Capitoli di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0102050 - 0102480 - 0104440 - 0203580 - 0203620 - 0203660 - 0203700 - 0309100 - 0409390 - 0603020 - 0703020 - 0802080 - 0904020 - 1009020 - 1104020 - 1204020 - 1305020 - 1403020 - 1503020.-

2) Per L. 39.600.000.000= passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di bilancio nn. 0003910 - 0203760 - 0501300 - 1104040 -

3) Per L. 100.943.010.147= Spese iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1984 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45 - IV comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977. Capitoli di Bilancio nn. 0102420 - 0203420 - 0403060 - 0404100 - 0404120 - 0404140 - 0404160 - 0404180 - 0404200 - 0407040 - 0407060 - 0407100 - 0407360 - 0407400 - 0407420 - 0407430 - 0408120 - 0409200 - 602040 - 1401060 - 1705080 - 1705140 - 1705220 -.

4) Per L. 252.634.150.000= spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1985 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge. Capitoli di bilancio nn. 0102400 - 0103020 - 0103040 - 0104380 - 0104390 - 0203540 - 0202040 - 0203340 - 0402300 - 0409900 - 0406440 - 0601020 - 0601080 - 0601220 - 0601480 - 0701120 - 0802030 - 0902080 - 0903020 - 1002030 - 1007020 - 1301040 - 1401020 - 1402220 - 1402330 - 1402340 - 1402350 - 1402380 - 1402140 - 1402240 - 1502020 - 0104050.

La restante quota, pari a L. 158.964.236.596= del saldo finanziario presunto delle gestioni 1984 e precedenti e destinato alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella parte II spesa del bilancio di previsione 1985 non specificatamente identificate.





Art. 14

(Mutuo) 


Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1985 entro i limiti di cui al I comma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977 n. 17 di cui e data dimostrazione nell elenco n. 10 annesso al bilancio, la Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977 n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 266.000.000.000=.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 19,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni a minima di 15 anni. 

E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con modalita previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la regione puo dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 

L onere relativo alle rate d ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 55.035.000.000= a partire dall esercizio finanziario 1986 e fino all esercizio finanziario 2020. 

Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1986. 

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 

Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della Legge Regionale 30/ 5/ 77, n. 17. 

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo, e subordinata all approvazione del rendiconto della Regione per il 1983 ai sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 77, n. 17. 




Art. 15

(Agevolazioni creditizie a favore di Cooperative agricole e loro Consorzi)


Al fine di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie delle Cooperative e loro Consorzi per il completamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 20 << Rinnovo e modifiche alla legge Regionale 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole >> lo stanziamento annuale di 1,5 miliardi di cui all art. 4 della stessa Legge viene elevato a 3 miliardi al Cap. 0408600 per ciascuno degli anni dal 1985 al 1999. 

Il termine per presentazione delle istanze di cui all art. 1 della Legge indicata al precedente comma e prorogata fino a sei mesi dall entrata in vigore della presente Legge per le esposizioni debitorie in essere alla data del 30 giugno 1985. 





Art. 16

(Proroga validita legge n. 9/ 79)


La legge regionale 27/ 2/ 1979, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni e prorogata al 31 dicembre 1988.

Al finanziamento degli interessi previsti si provvedera, per ogni esercizio finanziario, con i fondi che saranno determinati con le relative leggi di bilancio, ai sensi dell art. 19 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.




Art. 17


Nell attesa della emanazione della normativa di cui all art. 2, 5 comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, in via eccezionale, la Regione concede al Comune di Bari un contributo di L. 2.000.000.000= previsto dal Cap. 0104392 del Bilancio di previsione per l anno 1985 a fronte dell inquinamento determinato dal finale smaltimento delle acque provenienti dagli impianti di depurazione di liquami urbani di Bari occidentale e di Bari orientale, e risultanti dal trattamento di liquami conferiti da Comuni diversi da quello di Bari. 

Il contributo di cui al precedente comma dovra essere compensato in sede di approvazione del programma regionale di attuazione della legge 5 marzo 1982, n. 62.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 
All. Omissis