Legge Regionale 26 marzo 1985, n. 11
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 13/ 72 sulla previdenza dei Consiglieri regionali.
Art. 1Gli aventi diritto del Consigliere o dell ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell inizio del godimento dell assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l assegno di riversibilita, a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall art. 18 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, per il coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere in base agli anni di contribuzione.
Gli aventi diritto del Consigliere o dell ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facolta a norma dell art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il diritto all assegno di riversibilita, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successiv