Anno 1985
Numero 12
Data 26/03/1985
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 marzo 1985, n. 12

Istituzione dell' Osservatorio sul Mercato del Lavoro.



Art. 1

(Finalita)


La Regione Puglia istituisce l Osservatorio del Mercato del Lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall art. 3 dello Statuto regionale in materia di programmazione socio - economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attivita di orientamento e formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge - quadro 21 dicembre 1978, n. 845, per conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e della offerta del lavoro e delle relative dinamiche, e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come dalle norme del DPR 24 luglio 1977, n. 616



Art. 2

(Compiti)


All Osservatorio del Mercato del Lavoro sono assegnati i seguenti compiti: 

a)- la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre piu approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;

b)- la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attivita o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;

c)- la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentano di seguire l evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;

d)- la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato della occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica del sistema delle imprese e dei servizi sociali, che dovra essere presentato alla Giunta regionale, che ne curera l utilizzo secondo le finalita del precedente art. 1.





Art. 3

(Articolazione territoriale)


Per l assolvimento dei compiti di cui all articolo precedente l Osservatorio si avvale di una struttura centrale - Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro- e di una struttura per ogni Provincia e per altre realta territoriali da individuare – Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro. 





Art. 4

(Organizzazione dell Osservatorio)


Con la legge regionale si provvedera alla organizzazione delle strutture dell Osservatorio sul Mercato del Lavoro e alla definizione degli organici. 



Art. 5

(Collaborazioni)


Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l Osservatorio puo avvalersi della collaborazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione ed in particolare delle Universita, delle Camere di Commercio, dell INPS, dell ISTAT, delle Associazioni Imprenditoriali, delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali e di esperti particolarmente qualificati. 

Con detti Enti ed Associazioni possono essere stipulate, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 6, apposite convenzioni, in cui e previsto, ove la collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

I Comuni e le Province, anche attraverso le delegazioni regionali ANCI e UPI, possono formulare all osservatorio regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalita della presente legge.




Art. 6

(Comitato Tecnico Scientifico e Segreteria Tecnica)


Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e istituito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un Comitato Tecnico Scientifico.

Esso e formato da n. 6 esperti particolarmente qualificati e di comprovata esperienza nella materia, dal responsabile regionale dell Osservatorio e dal Direttore dell Ufficio regionale del Lavoro. 

Il Comitato e presieduto dall Assessore regionale al Lavoro. 

Il Comitato dura in carica tre anni. Gli incarichi ai  componenti del Comitato sono rinnovabili. 

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall art. 5 della LR 12/ 8/ 81, n. 45.

Il Comitato:

- sovraintende alla formulazione dei programmi di rilevazione e alla presentazione dei risultati;

- suggerisce lo svolgimento di indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche informazioni;

- provvede alla redazione del rapporto annuale.

Il Comitato Tecnico Scientifico si avvale dell assistenza di una segreteria tecnica, coordinata dal responsabile dell Osservatorio regionale. 

La segreteria tecnica avra, inoltre, il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli Osservatori territoriali nel corso dello svolgimento della loro attivita e di istruire i programmi ed i progetti da sottoporre al Comitato stesso.

La struttura dell Osservatorio regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale funzionamento della segreteria tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico. 





Art. 7

(Coordinamento interassessorile)


L Assessore preposto all attivita dell Osservatorio, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi desunti dalle analisi e dalle informazioni sul Mercato del Lavoro e le scelte di programmazione socio - economica e  territoriale e le iniziative e gli interventi della Giunta regionale, promuove periodiche riunioni di coordinamento interassessorile.

Agli Assessori preposti alla programmazione e alle attivita economiche, produttive e di formazione professionale, viene presentato annualmente il programma di rilevazione ed elaborazione dell Osservatorio e vengono presentati trimestralmente i risultati acquisiti.

Nel corso delle riunioni possono essere decisi progetti di indagine e rilevazione di interesse interassessorile e assunti i relativi impegni organizzativi; possono inoltre essere modificate le priorita previste dal programma di rilevazione dell Osservatorio, purche tali modifiche non pregiudichino le finalita e gli obiettivi specificati ai precedenti artt. 1 e 2.





Art. 8

(Piano di Lavoro)


Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di lavoro per l anno successivo corredato da apposito preventivo finanziario. 

La Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un rapporto sull attivita svolta dall Osservatorio e sul programma di lavoro. 





Art. 9

(Rapporti con altri Enti ed Organismi)


La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell Osservatorio alla Commissione regionale per l impiego e agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro e previsti dalla legislazione statale, secondo le modalita che verranno precisate in apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro o altri organi centrali.

Fatte salve particolari esigenze di segretezza, valutate dal Comitato Tecnico Scientifico, i dati, le informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.




Art. 10

(Norma Finanziaria)


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, si provvede come segue: 

PARTE II - SPESA -

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 1501050 Osservatorio mercato Lavoro (Titolo I - Bilancio 1985) competenza 1.000.000.000= cassa 1.000.000.000= 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 00401 Fondo per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo indicate nel Piano regionale di Sviluppo. Legge Finanziaria regionale 1984, LR n. 24/ 82 e LR n. 8/ 83 - - - - - Art. 7 LR 17/ 84- Bilancio 1984 competenza 1.000.000.000= cassa 1.000.000.000= 

Il prelevamento dal fondo globale Cap. 00401 resta confermato al Bilancio 1984, mentre lo stanziamento relativo alla nuova e maggiore spesa di cui al Cap. 1501050 resta assegnato alla competenza dell esercizio 1985, ai sensi del 2# e 3# comma dell art. 39 della LR 17/ 77.

Nei Bilanci del 1984 e 1985 la variazione di cui al presente articolo dovra risultare in una apposita annotazione. 

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, ai sensi del 2# comma dell art. 7 della LR 1 Aprile 1984, n. 17.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.