Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 14 Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Art. 1(Finalita) La Regione Puglia istituisce l Osservatorio Epidemiologico Regionale per l attivita di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell articolo 58 della legge n. 833 del 23- 12- 1978
Art. 2(Compiti) L Osservatorio Epidemiologico Regionale e l organizzazione tecnico - scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per: 1) - avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio; 2) - promuovere indagini epidemiologiche; 3) - individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro; 4) - elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio - sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione; 5) - predisporre il programma annuale di attivita per il sistema informativo; 6) - predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione. La Giunta regionale, inoltre, puo avvalersi dell Osservatorio Epidemiologico Regionale per: a) eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti; b) - coordinare i modi e i tempi della prevenzione; c) - predisporre interventi finalizzati; d) - valutare la compatibilita dei programmi con le risorse disponibili, nonche le specifiche attuative dei programmi; e) - valutare l efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate; f) - promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.
Art. 3(Organizzazione) L Osservatorio Epidemiologico svolge i propri compiti attraverso: - i presidi ed i servizi delle UUSSLL; - apposita struttura dell Assessorato regionale alla Sanita; - la collaborazione delle strutture dell Universita degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionati di cui all art. 39 della legge n. 833 del 23- 12- 1978; - la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attivita di ricerca, attraverso apposite convenzioni.
Art. 4(Il Comitato tecnico scientifico) All attivita dell Osservatorio Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso lo Assessorato alla Sanita. Il Comitato Tecnico Scientifico e organo consultivo della Giunta regionale ed e composto da 15 esperti nelle seguenti materie: - epidemiologia; - igiene; - ecologia; - infettivologia; - dismetabolismo; - patologia generale; - anatomia patologica; - profilassi e patologia veterinaria; - biometria e statistica sanitaria; - medicina del lavoro; - farmacologia; - economia sanitaria; - pianificazione socio - sanitaria; - biologia; - sociologia. Il Comitato Tecnico Scientifico e presieduto dall Assessore Regionale alla Sanita o da un suo delegato. La nomina e effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta all inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati. Il Comitato Tecnico Scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l anno successivo da sottoporre all approvazione della Giunta regionale. Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell attivita svolta nell anno precedente. Il Comitato Tecnico Scientifico di norma si riunisce con periodicita mensile. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennita di presenza ed il rimborso della spesa, nella misura prevista dall art. 4 della LR 12 agosto 1981 n. 45.
Art. 5(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di Sanita) L Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attivita di interesse interregionale curera i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di Sanita.
Art. 6(Notiziario) La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell Osservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.
Art. 7(Finanziamento) Gli oneri derivanti dall istituzione e dal funzionamento dell Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.
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