Legge Regionale 10 aprile 1985, n. 16
Modifica alla legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980 riguardante provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".
ARTICOLO UNICO Il 1 comma dell art. 3 della legge regionale n. 66 del 9- 6- 80 e soppresso e sostituito dal seguente:
La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all art. 2 e stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia inferiore al 7% quando si tratta di mutui con fondi di anticipazione regionale di cui alla presente legge ed al 7,25% qualora trattasi di mutui con fondi degli Istituti di Credito assistiti dal concorso regionale negli interessi di cui all art. 1 della LR n. 53 del 31- 8- 1981.
Eventuali variazioni del tasso di interesse a carico dei beneficiari sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.