L art. 5 della L. R. 30 agosto 1979, n. 60, e sostituito dal seguente:
Per l assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell art. 8, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di idonei locali e attrezzature necessarie per il loro funzionamento nonche di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio.
La disponibilita di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento e, altresì, assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma I, nonche agli uffici di cui al II comma del presente articolo, personale inquadrato nel ruolo regionale e personale assunto dalla Regione ai sensi della legge statale 1- 6- 1977, numero 285, secondo i seguenti criteri:
a) due dipendenti, di cui uno - non superiore al settimo livello funzionale - in qualita di Segretario del Presidente del Gruppo, per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma dell art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualunque sia la consistenza numerica;
b) unita aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque, o frazioni di almeno due, Consiglieri appartenenti al Gruppo.
L assegnazione del personale e disposta con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; l indicazione dei Presidenti dei rispettivi Gruppi e vincolante.
Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.