Anno 1985
Numero 19
Data 11/04/1985
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.



Art. 1

(Modifiche all art. 34)


Il titolo e il secondo comma dell art. 34 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, sono così sostituiti:

- titolo: (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee)

- secondo comma: Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico - economi




Art. 2

(Sostituzione dell art. 35)


L art. 35 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, e così sostituito:

( Autorizzazione per l estrazione e l utilizzazione di acque sotterranee)

L estrazione e l utilizzazione delle acque sotterranee e sottoposta ad autorizzazione regionale. 

Colui che abbia individuato acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, e preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati tendenti a ottenere l autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata di un anno dal termine della concessione di quella alla ricerca.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione: 

a) relazione tecnico - economica; 

b) planimetria riportante l ubicazione dei punti d acqua da utilizzare e le opere da realizzare;

c) stratigrafia del pozzo; 

d) prove di portata;

e) analisi chimica e batteriologica delle acque;

f) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se richiesta nella concessione, di controllo della salinita. 

La documentazione a firma di un professionista all uopo autorizzato per legge e presentata, unitamente alla domanda, agli uffici del Genio Civile competenti per territorio, che provvederanno all istruttoria in applicazione del RD 11- 12- 1933, n. 1775. 

La documentazione relativa alla stratigrafia del pozzo e alle prove di portata puo essere rilasciata anche dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo. 

Il richiedente puo fare riferimento a documenti gia presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca dell acqua per la quale chiede la estrazione e l utilizzazione. 

L autorizzazione per l estrazione e l utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell Ufficio del Genio Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46. 

Il parere del Comitato tecnico e da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. 

L autorizzazione puo essere sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione. 




Art. 3

(Acque sotterranee da utilizzare per usi domestici e agricoli)


E esonerato dal richiedere l autorizzazione alla ricerca prevista dall art. 34 della LR 19- 12- 1983, n. 24, e quella per l estrazione e l utilizzazione prevista dall art. 35 della stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell ambito della propria azienda, purche osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 

Sono compresi negli usi domestici l innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al conduttore dell azienda e alla sua famiglia, l abbeveraggio del bestiame, le esigenze della difesa fitosanitaria e il funzionamento delle attrezzature aziendali. 

Il proprietario del fondo, prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono essere impiegate per usi domestici, e tenuto ad avvertire l ufficio del Genio Civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella interessata alla costruzione del pozzo.

Sono esonerati dalla presentazione dei risultati delle analisi batteriologiche e della dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misure delle portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l acqua per usi agricoli e i soggetti indicati nel precedente primo comma. 





Art. 4

(Modifica dell art. 46)


Il quarto comma dell art. 46 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, e così sostituito: 

I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti, in base all art. 107, primo e secondo comma, del DPR 24- 7- 1977, n. 616, tra professori universitari, ricercatori di universita e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l attivita svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di idrologia idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, tecnica dell irrigazione.





Art. 5

(Modifiche e integrazioni all art. 47)


All art. 47 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 

- Il primo comma e così sostituito:

I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Dopo il primo, e aggiunto il seguente comma:

Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell ufficio del Genio Civile competente per territorio, i pozzi che dopo l entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione. 

- Il secondo comma e così sostituito:

Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal RD 11- 12- 1933, n. 1775, e dalla legge 24- 11- 1981, n. 689. 

- E soppresso il terzo comma.

- Il quinto comma e così sostituito:

All utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24- 11- 1981, N. 689.





Art. 6

(Norma transitoria)


Le disposizioni di cui all art. 47 della LR 19- 12- 1983, n. 24, così come modificato con il precedente art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua e utilizzata nello stesso fondo sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti reali sull immobile chieda la autorizzazione prevista dall art. 34 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. 

Per i soggetti indicati nel precedente comma puo essere chiesta contemporaneamente, comunque entro novanta giorni, l autorizzazione prevista dall art. 35 della LR 19- 12- 1983, n. 24, così come modificato con l art. 2  della presente legge.

Le domande di sanatoria inoltrate dopo l entrata in vigore della LR 19- 12- 1983, n. 24, sono considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi. 




Art. 7

(Integrazioni all art. 53)


L art. 53 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, e integrato dal seguente ultimo comma: 

Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti puo partecipare il personale di cui all ottavo comma in possesso della laurea in chimica.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.