Anno 1985
Numero 24
Data 04/05/1985
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 maggio 1985, n. 24

Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale.



Art. 1


1. La Regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese  devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo  passeggeri rilasciato dal competente Ministero dei Trasporti.

2. Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessita sociale, dalle stesse isole con l ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede USL di Vieste.





Art. 2


1. La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione per l esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.





Art. 3


1. L impresa titolare del servizio aereo di cui all art. 1 potra usufruire dell intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico - contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall Assessore ai Trasporti. La contabilita relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovra essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa impresa.

2. A domanda dell impresa titolare del servizio aereo, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore ai Trasporti, puo disporre l erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente. 




Art. 4


1. Ai fini della determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all art. 1.





Art. 5


1. La sovvenzione di cui ai precedenti articoli sara regolata da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. 



Art. 6


1. All onere finanziario di L. 300.000.000= per l attuazione della presente legge si provvede con l istituzione nel Bilancio di previsione per l anno 1985 del Cap. 0501190 Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale, con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.

2. Per i successivi esercizi si provvedera con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrara in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.