Anno 1985
Numero 25
Data 04/05/1985
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
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Legge Regionale 4 maggio 1985, n. 25

Norme per l' esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti strumentali regionali.



Art. 1

(Disposizioni generali)


La Regione Puglia esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, compresi quelli derivanti dall esercizio delle funzioni da essi delegate o subdelegate.

L attivita di controllo e esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli. 

L organo regionale esercita, secondo le modalita ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo sugli atti degli enti elencati negli articoli 4 e 5, in applicazione degli articoli 130 della Costituzione e 20 dello Statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali nel quadro di uno sviluppo programmato dalla Regione.

La Regione Puglia esercita, altresì, il controllo sugli atti degli Enti strumentali della Regione secondo le modalita stabilite nel titolo VI della presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge fanno salve le norme di cui alla legge n. 62 del 10 febbraio 1953.





TITOLO I

ARTICOLAZIONE E COMPETENZE





Art. 2

(Autonomia di giudizio dell organo di controllo)


L organo regionale di controllo esercita in modo autonomo le proprie funzioni, conformando la sua attivita alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono le autonomie locali e secondo procedure ed orientamenti ai sensi del successivo art. 20.





Art. 3

(Articolazione dell organo di controllo)


L organo regionale di controllo e unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi, ed e articolato in: 

a) Comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione; 

b) Sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi delle Province pugliesi. 





Art. 4

(Competenze del Comitato regionale di controllo)


Il Comitato regionale esercita la funzione di controllo sugli atti: 

a) delle Province;

b) dei consorzi ai quali partecipano le Province; ove del consorzio facciano  parte Province appartenenti a Regioni diverse, il Comitato esercita il controllo solo se l Amministrazione consortile ha sede nella Puglia;

c) delle aziende e consorzi di aziende di cui al RD 15/ 10/ 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte delle Province, nei modi e con i limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al Consiglio provinciale; 

d) delle Unita Sanitarie Locali in conformita della legge finanziaria n. 181 del 26 aprile 1982;

e) degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita giuridica di diritto pubblico, di cui all art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 





Art. 5

(Competenze delle sezioni decentrate)


Le sezioni decentrate esercitano la funzione di controllo sugli atti: 

a) dei Comuni e degli altri Enti Locali a livello sub - provinciale; 

b) dei consorzi tra Comuni, comprese le Comunita Montane; ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a Province diverse, il controllo e esercitato dalla Sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l amministrazione dell Ente consortile;

c) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al RD 15/ 10/ 25, n.2578,  nei modi e nei limiti di cui al predetto testo  normativo, ferme restando le competenze  attribuite al Consiglio comunale; ove del  consorzio facciano parte aziende di Comuni  appartenenti a Province diverse, il controllo e  esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l amministrazione consortile;

d) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 

e) di tutti gli altri Enti pubblici che esercitano la loro attivita entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia. 





TITOLO II

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO





Art. 6

Costituzione dell organo di controllo)


Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento il Presidente fissa la data di insediamento del Comitato e  delle Sezioni e individua per ciascuno di essi  due funzionari regionali inquadrati almeno nella carriera direttiva, a partire dall 8a qualifica funzionale, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di segretario supplente, il quale ultimo partecipa alle adunanze in assenza ed in sostituzione del titolare.

Per il controllo sugli atti degli enti di cui alle lettere d)  ed e) del precedente art. 4, il Comitato regionale di controllo e integrato ai sensi dell art. 13 della legge  26 aprile 1982, n. 181.

Per il controllo sugli atti dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, il Comitato regionale di controllo e integrato da un funzionario regionale veterinario per ciascuna Regione e da un funzionario regionale amministrativo, con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio per ciascuna Regione, designati dai rispettivi Assessori alla Sanita. 

L assenza o l impedimento dei componenti di cui al 3 e 4 comma del presente articolo non impediscono all organo di deliberare. 





Art. 7

(Durata in carica)


Il Comitato e le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso; esercitano le loro funzioni sino all insediamento del nuovo Comitato e delle nuove Sezioni decentrate. 





Art. 8

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)


Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il Comitato e le Sezioni, sotto la  Presidenza dell esperto effettivo piu anziano di eta, eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi i rispettivi Presidenti tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale. 

Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta,  e sufficiente, dopo due votazioni, a maggioranza relativa. 

A parita di voti risulta eletto il componente piu anziano di eta. 

Con successiva votazione e con la stessa modalita di cui ai commi precedenti, il Comitato e le Sezioni procedono all elezione del Vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.





Art. 9


Il Presidente del Comitato ed i Presidenti delle Sezioni: 

a) rappresentano l Organo che presiedono; 

b) convocano il Collegio e ne dirigono i lavori;

c) ripartiscono gli affari fra i componenti;

d) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del Comitato convoca l adunanza plenaria di cui all art. 21. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il terzo componente elettivo. 

In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente  elettivo supplente piu anziano di eta.





Art. 10

(Funzioni dei componenti)


I componenti gli Organi di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all ordine del giorno,  elaborano e formulano, sugli affari attribuiti  loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al Collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata. 

I componenti effettivi dell Organo di controllo,  nel caso che per un qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente  informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione  con i componenti supplenti.

I componenti supplenti debbono essere invitati e  partecipano alle riunioni dell Organi di Controllo con facolta di fare inserire a verbale le proprie osservazioni ed hanno diritto di voto solo se chiamati a  sostituire un membro effettivo.

Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi quando intervengono alla seduta.





Art. 11

(Organizzazione dell Organo di controllo)


Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono avere luogo non piu di venti volte al mese ed in giorni diversi. 

Il calendario viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione. 

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti nelle sedi assegnate dalla Regione. 

L ordine del giorno degli argomenti da trattare deve  essere comunicato, in uno con l avviso di convocazione almeno due giorni prima della data dell adunanza. 

Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell Organo di controllo.

In caso di urgente necessita, i Presidenti del Comitato e delle Sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta. 





Art. 12

(Adunanze dei Collegi)


Le adunanze dell Organo di Controllo non sono pubbliche. 

Per la validita delle sedute e necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese. 

In caso di parita, prevale il voto del Presidente. 

Non e ammessa l astensione dal voto. 

Ogni componente ha facolta di fare inserire a verbale le  motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni. 

Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente,  dal relatore e dal Segretario.

L adunanza si apre con la verifica del numero legale. 

Dell adunanza andata deserta per mancanza del numero legale e fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o  che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l assenza. 

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta  la durata delladunanza; qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella  successiva la trattazione degli argomenti residui. 

La sopravvenuta mancanza del numero legale, in corso  di seduta, deve essere fatta constatare a verbale. 

I componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate debbono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati gli argomenti ai quali siano personalmente  interessati ovvero siano interessati parenti ed affini entro il 4° grado.





Art. 13

(Verbale e pubblicita degli atti)


Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo in sintesi e con riferimento alla pronuncia  del relatore nonche le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l organo di controllo.

Il verbale e redatto a cura del Segretario ed e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene depositato presso gli uffici del Comitato o della Sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

Un elenco di tutte le decisioni adottate deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione presso la Segreteria dell Organo di controllo competente.

Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di Segreteria dell Organo di controllo competente.

Non e consentito il rilascio di copia degli atti interni,  degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dagli Enti di cui ai precedenti artt. 4 e 5 o dai Consiglieri regionali e dai componenti gli organi di controllo.

In tal caso la copia e rilasciata in esenzione di spese.





Art. 14

(Divieto di incarichi)


I componenti l Organo di controllo non possono esplicare Incarichi per conto degli Enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo del Comitato o delle Sezioni decentrate, pena la decadenza per incompatibilita ai sensi del successivo articolo.

Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi Ente operante nell ambito regionale e sottoposto a controllo dell Organo regionale, fatta eccezione per i Segretari generali delle Amministrazioni provinciali, limitatamente alle Commissioni di concorso nelle quali sono chiamati, come componenti di diritto, a norma dei rispettivi regolamenti organici.




Art. 15

(Decadenza)


I componenti del Comitato o delle Sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilita o di incompatibilita previstedalla legge, oppure qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Il Presidente del Comitato o della Sezione che venga a conoscenza della causa di decadenza deve comunicarla al Presidente della Giunta regionale.

La causa di decadenza e contestata dal Presidente della Giunta regionale all interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza.

Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell interessato, la decadenza e dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale che provvede, nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all ordine del giorno.

Nelle ipotesi di incompatibilita, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell Organo di controllo ad optare tra la carica di componente del Comitato o della Sezione e quella che ha causato l incompatibilita; se l interessato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

Il Presidente della Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all Organo competente.

I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti Collegi sempreche permangano le cause che hanno determinato l originaria incompatibilita di cui alla normativa vigente.

La dichiarazione di decadenza dei componenti non elettivi e Comunicata dal Presidente della Giunta al Commissario di Governo, al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o dell Amministrazione Provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.





Art. 16

(Sospensioni)


I componenti dell Organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalita previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli Amministratori degli Enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.





Art. 17

(Dimissioni)


Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell Organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette al Presidente della Giunta regionale.

Le dimissioni diventano operanti dal momento della  loro presentazione.





Art. 18

(Reintegrazione dell Organo di controllo)


La sostituzione dei componenti del Comitato e delle Sezioni cessati per qualunque causa dall incarico avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Il Presidente della Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.





Art. 19

(Scioglimento)


Il Comitato e le Sezioni sono sciolti in caso di contestuali  dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti anche quando, nell esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti o incorrano in omissioni di atti dovuti.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato o delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all Organo di controllo, che puo presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento e disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale che decide con l intervento di almeno due terzi ed a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo e esercitata dal Comitato regionale di controllo fino all insediamento del nuovo Organo; se lo scioglimento riguarda il Comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli Enti a carattere regionale, dalla Sezione provinciale avente sede nel capoluogo della Regione e, per gli altri Enti, dalla Sezione provinciale nel cui ambito l Ente stesso ha sede legale.





TITOLO III

COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI





Art. 20

(Coordinamento)


Il Presidente del CORECO, d intesa con i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Controllo, o su richiesta del Presidente della Giunta regionale:

a) promuove e convoca, almeno una volta all anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato regionale o le Sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento dell attivita dell Organo di controllo e di assicurare l omogeneita delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato Regionale  di Controllo e delle Sezioni decentrate per l esame di specifici argomenti connessi con l esercizio delle funzioni di controllo;

c) puo promuovere conferenze per l esame di questioni riguardanti l esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli Enti locali e dell Organo di controllo.

Al fine di favorire l uniformita di valutazione in ordine all applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all esame dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni  decentrate riunite in sede congiunta.

Le riunioni di cui al precedente comma, promosse  ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente o del Comitato o di una Sezione decentrata, sono convocate e presiedute dal Presidente della  Giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Comitato che redige il verbale della riunione.





Art. 21

(Adunanza plenaria e relazione annuale)


Il Comitato e le Sezioni, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull attivita svolta nell anno precedente che presentano, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Giunta e al Consiglio regionale.

La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell attivita dell Organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate, deve, inoltre, contenere in allegato un documento sulla situazione economico - finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli Enti sottoposti a controllo.

La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficolta riscontrate nell attivita degli Enti locali e nell attivita stessa di controllo.

La relazione, esaminata dalla competente Commissione  consiliare, formera oggetto di apposito dibattito in Consiglio regionale, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.




TITOLO IV

CONTROLLO





Art. 22

(Atti non soggetti al controllo preventivo)


Sono soggetti al controllo gli atti di cui all elenco che segue in quanto esecutivi di provvedimenti gia adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere dispositivo:

A) ATTI ESECUTIVI DI PROVVEDIMENTI GIA ADOTTATI E PERFEZIONATI AI SENSI DI LEGGE.

1) Le deliberazioni di restituzione di ritenute di garanzia;

2) Le deliberazioni di svincolo delle cauzioni;

3) Le deliberazioni di liquidazione per forniture ed opere previste dal contratto;

4) Le deliberazioni di accredito delle anticipazioni di cui  all art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

5) I contratti stipulati in esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello  schema di contratto;

6) Le deliberazioni di liquidazione di quote a carico dell ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;

7) Le deliberazioni di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dello apposito Regolamento;

8) Le deliberazioni che approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformita ai limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive;

9) Le deliberazioni in genere di liquidazione di spese gia  specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

10) Gli atti meramente confermativi di altri atti gia esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

11) Gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi gia esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell ente nei casi previsti dalla legge;

12) Le deliberazioni di liquidazione agli amministratori di indennita di missione e relativo rimborso spese per missione preventivamente autorizzati con atti deliberativi esecutivi purche non comportino maggiori oneri finanziari;

13) Le deliberazioni di liquidazione di gettoni di  presenza agli amministratori e ai componenti di Commissioni istituite con atto esecutivo, purche non comportino maggiori oneri finanziari;

14) Le deliberazioni di liquidazione ai dipendenti dell indennita di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti della autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;

15) Le deliberazioni di adeguamento dell indennita integrativa speciale;

16) Le deliberazioni di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;

17) Le deliberazioni di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;

18) Le deliberazioni relative agli aumenti periodici legati al decorso del tempo, ivi compresi quelli anticipati per nascita di figli o benefici combattentistici;

19) Le deliberazioni di nomina a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice;

20) Le deliberazioni di determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge.

B) ATTI PRIVI DI CARATTERE DISPOSITIVO.

1) Le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le interpellanze;

2) le deliberazioni sull ordine dei lavori e sul funzionamento del Consiglio;

3) le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze;

4) le proposte della Giunta al Consiglio;

5) le interrogazioni al Consiglio regionale;

6) gli atti di iniziativa di leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

7) le proposte di referendum su leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

8) le designazioni di rappresentanti dell ente in collegi interni ed esterni all ente alla cui nomina si provvede con atto successivo;

9) i pareri resi ad altri soggetti;

10) le deliberazioni intervenienti nel procedimento della amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;

11) le deliberazioni di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione e ad altri enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell ente deliberante;

12) le deliberazioni di controdeduzione alle proposte  di modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali;

13) le deliberazioni di massima senza gli impegni di spesa, ivi comprese quelle concernenti le linee programmatiche dell amministrazione.

14) le proposte del Comitato di gestione all Assemblea della USL;

15) le proposte delle UUSSLL alla Regione per l adozione di provvedimenti di competenza di questa ultima;

16) le osservazioni del Consiglio comunale circa le deliberazioni delle Commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

Non sono, inoltre, soggetti a controllo gli atti delle Unita Sanitarie Locali di cui all art. 16 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, così come convertito in legge 15/ 11/ 1983, n. 638.





Art. 23

(Elenco degli atti non sottoposti a controllo)


L elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi  del precedente art. 22 deve essere inviato, entro 20 giorni dall adozione degli atti stessi, all Organo di  controllo competente in duplice esemplare, di cui uno sara restituito all Ente per ricevuta.

L elenco deve contenere la data e l oggetto di ciascuna  delle deliberazioni, nonche gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di  esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento  dell elenco, l Organo di controllo puo chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese. 

L esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste  rimane sospesa fino all esperimento da parte dell Organo di controllo, entro il termine di 20 giorni dalla data  di ricevimento, della procedura prevista dai successivi articoli 27 e 28.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente  l Organo di controllo, qualora disponga l annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, e tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l atto e stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale  pregiudiziale motivazione potra essere fondata su vizi della deliberazione di cui l atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi  dell atto che non ne escludano, tuttavia, il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.





Art. 24

(Controllo di legittimita)


Il Comitato e le Sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimita sugli atti degli Enti indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.





Art. 25

(Atti immediatamente esecutivi)


Per specifiche ragioni di urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimita possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei componenti in carica dell Organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all Organo di controllo entro otto giorni dalla adozione.





Art. 26

(Controllo di merito)


Fermo restando il controllo di legittimita, il controllo di merito e esercitato dal Comitato e dalle Sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato; esso e esercitato, per una sola volta,  esclusivamente nella forma richiesta motivata di riesame, entro lo stesso termine in cui e esercitato il controllo di legittimita.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il termine di cui al comma precedente e di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di leggi statali.

L atto confermato senza modificazioni o modificato, nei termini indicati nell ordinanza di rinvio, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l Organo competente, diviene esecutivo dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all Albo pretorio dell Ente e lo invio all Organo di controllo entro otto giorni dalla data della sua adozione.

La deliberazione di conferma e quella di riforma del provvedimento, in conformita dei rilievi dell Organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimita.





Art. 27

(Invio atti soggetti a controllo)


Gli atti soggetti al controllo, per i quali e prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi all Albo pretorio dell ente per un giorno festivo o di mercato.

Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, all Organo di controllo competente in duplice copia integrale autenticata, unitamente a un elenco in duplice copia contenente l indicazione  dell Organo deliberante, del numero e della data dell atto nonche dell oggetto medesimo.

Una copia dell elenco viene restituita all ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

Gli atti soggetti al controllo devono essere trasmessi all Organo di controllo competente entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena decadenza.

Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall Organo di controllo agli enti interessati.





Art. 28

(Termini per l esercizio del controllo)


Il controllo e esercitato nei termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 

Qualora l Organo di controllo ritenga di dover  richiedere all ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine puo essere interrotto ma non piu di una volta.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio e disposta con ordinanza motivata.

Se entro sessanta giorni dalla data di notifica della  richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l Ente non fornisce gli stessi, l atto si  intende decaduto.





Art. 29

(Esercizio del controllo)


Nell esercizio delle sue funzioni l Organo regionale di controllo pronunzia:

a) dichiarazione di presa d atto per mancanza di vizi;

b) decisione motivata di annullamento per illegittimita;

c) richiesta di riesame;

d) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

e) declaratoria di nullita per gli atti nulli.

Le decisioni di annullamento e le richieste di riesame  devono essere esaurientemente motivate con l indicazione specifica dei vizi di legittimita riscontrati o delle  differenti valutazioni di merito. 

Qualora l atto soggetto a controllo presenti errori  od omissioni materiali, il Presidente del Collegio invita l Ente interessato a regolarizzare l atto in  tempo utile per l esercizio del controllo; se l Ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni  riscontrate entro il termine previsto dalla legge, per l esercizio del controllo, il Comitato o la Sezione decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli uffici.

L Amministrazione puo, con richiesta a firma  del legale rappresentante, chiedere il ritiro dell atto  prima che sullo stesso sia intervenuta decisione dell Organo di controllo.

Tutti gli atti al momento dell esame da parte dell Organo di controllo devono essere accompagnati da una relazione istruttoria. 





Art. 30

(Comunicazione delle decisioni dell Organo di controllo)


Le decisioni dell Organo di controllo che annullino o dichiarino la nullita o rinviino per riesame l atto controllato, ovvero che richiedano chiarimenti o  elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche a mezzo di telegramma, all Ente interessato entro il giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e, comunque, non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 28.

Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione deve essere inviato all Ente interessato entro venti giorni dalla adozione.

Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell Organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutivita.





Art. 31

(Esecutivita dei contratti)


Per i contratti, il visto di esecutivita si considera apposto contestualmente all esame senza rilievi da parte dell Organo di controllo della deliberazione  di aggiudicazione e/ o dello schema di contratto.





Art. 32

(Pubblicazione delle decisioni)


Le decisioni adottate dall Organo di controllo sono pubblicate dall Ente destinatario ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 12



Art. 33

(Partecipazione degli Enti locali)


Al fine di improntare il controllo alla piu aperta  collaborazione con gli Enti locali e di acquisire la piu completa conoscenza degli argomenti, il Comitato e le Sezioni possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell Ente interessato perche forniscano chiarimenti sull atto sottoposto al controllo.

I rappresentanti degli Enti devono essere sentiti dal Collegio a loro richiesta; essi hanno facolta di farsi assistere da funzionari dell Ente o da esperti e di chiedere  che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza. 





Art. 34

(Controllo sostitutivo)


I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, d ufficio o su richiesta dei soggetti interessati. 

L organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano omesso di compiere un atto dovuto, a contenuto vincolato anche  attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo derivanti da leggi nazionali o regionali.

In caso di accertata omissione, l Organo di controllo diffida l ente a provvedere assegnando un congruo termine, e informa contestualmente il Presidente della Giunta regionale.

Qualora il ritardo o l omissione dell ente concerne la nomina o la designazione dei suoi rappresentanti, la diffida deve essere comunicata a tutti i componenti dell Organo competente a deliberare.

Decorso inutilmente il termine fissato, l Organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti agli ultimi due livelli funzionali, un Commissario ad acta.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

Fra gli atti dovuti sono compresi anche i bilanci ed i conti consuntivi.

Per i bilanci, valutata l omissione, l Organo di controllo invita lo ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario con il compito di compiere l atto in sostituzione dell Organo inadempiente.

Per i conti consuntivi, l Organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bilanci, provvede alla nomina di un Collegio di tre revisori, col compito di predisporre la relazione da sottoporre all approvazione dell Organo competente ad approvare i conti stessi.

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli Organi di amministrazione attiva della Regione e esercitato dalla Giunta regionale in conformita delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla Giunta regionale i compiti  propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.





Art. 35

(Controllo sui conti consuntivi)


Ferme restando le attribuzioni degli Organi di giurisdizione contabile, il Comitato e le Sezioni esercitano le funzioni gia assegnate dalla legge alle autorita  statali sulle deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi.

Qualora le risultanze della deliberazione non siano  contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui e pervenuto all Organo di controllo, resta approvato in conformita delle risultanze medesime.

Il Presidente del Comitato o della Sezione competente rilascera attestazione su richiesta degli Organi interessati.





Art. 36

(Pareri tecnici)


Nell esercizio dell attivita di controllo, il Comitato e le Sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici  dello Stato o della Regione, purche la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell esecutivita dell atto e non pregiudichi l osservanza dei termini  di cui al precedente art. 28.





Art. 37


I termini per l esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

Entro il 31 maggio, il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentiti i Presidenti delle Sezioni Provinciali decentrate di Controllo, comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di controllo.

Il Presidente della Giunta regionale emette il  relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti interessati.

I termini per l esercizio del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.





Art. 38

(Visti su dichiarazioni degli Enti locali)


I visti, le dichiarazioni e le certificazioni su dichiarazioni dei Comuni e delle Province, anche relative a pratiche di cui alle norme contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica dal n. 1 al n. 11 del 14- 15 gennaio 1972 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative gia esercitate dallo Stato, sono apposti dai Presidenti del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo.



Art. 39

(Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale)


Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente del Comitato o della Sezione decentrata competente trasmette  tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, formulando, altresì, ogni altro elemento utile di giudizio.

La giunta regionale delibera l eventuale costituzione in giudizio.





Art. 40

(Spese per il funzionamento)


Sono a carico della Regione le spese di funzionamento del Comitato e delle Sezioni.

Le indennita di seduta, di missione e le spese di  viaggio da rimborsare ai componenti dei Collegi sono stabilite da apposita legge regionale.





TITOLO V

PERSONALE E UFFICI





Art. 41

(Uffici)


Il Comitato e le Sezioni si avvalgono, per l espletamento dell attivita istituzionale, di  uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull ordinamento degli uffici.





Art. 42

(Segretario)


Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell art. 6 della presente legge, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di Segretario del Comitato e di ciascuna delle Sezioni decentrate, nonche i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Il Segretario assiste alle sedute del Collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell organo; cura l invio degli avvisi di convocazione; cura, inoltre, attraverso l ufficio, la ricezione degli atti deliberativi degli Enti locali e la comunicazione agli Enti medesimi delle decisioni di cui al 1° comma del precedente art. 30 ed altre incombenze di legge.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Segretario e del suo supplente, il Presidente del Comitato regionale o della Sezione decentrata interessata chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un funzionario del massimo livello fra quelli presenti in servizio ed assegnati al Comitato o alla Sezione decentrata.





Art. 43

(Incompatibilita del personale)


I dipendenti regionali che sono componenti delle Assemblee degli Enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non possono essere assegnati al Comitato o alla Sezione che esercita il controllo sugli atti dell Ente di cui sono Consiglieri.





TITOLO VI

ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE





Art. 44

(Controllo sugli atti degli enti strumentali)


Ai fini della presente legge, il controllo sugli atti dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese, dell Istituto Regionale di Incremento Ippico per  la Puglia, dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale, dell Ente Fiera di Foggia, dell Ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri Enti fieristici a carattere regionale, nonche degli altri enti strumentali della Regione Puglia che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, e  disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all approvazione del Consiglio  regionale le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attivita annuali e/ o pluriennali, i regolamenti, le piante organiche, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti obbligazionari.

b) sono sottoposte all approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al Consiglio regionale o alla Giunta regionale, per il tramite dell Assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti relativi al personale e competente l Assessorato al Personale;

c) i rimanenti atti, ad eccezione di quelli di cui al  precedente art. 22, sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo  di legittimita del Comitato regionale di controllo, integrato da un rappresentante effettivo ed uno  supplente nominati dalla Giunta regionale e  scelti tra i funzionari di ruolo del massimo livello  funzionale in servizio presso la Regione.





TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE





Art. 45

(Controllo sugli atti dell Ente Regionale Trasporti, Degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, Istituti Autonomi Case Popolari ed Opere Universitarie)


Le disposizioni di cui all articolo precedente si  applicano all Ente Regionale Pugliese Trasporti, agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo  fino al loro scioglimento, nonche agli Istituti  Autonomi Case Popolari ed alle Opere Universitarie.





Art. 46

(Trasferimenti delle competenze di controllo sugli atti degli enti strumentali)


Gli atti degli enti di cui agli articoli 44 e 45 adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati sottoposti a controllo  di legittimita ai sensi della legge 10/ 2/ 1953, n. 62  sono trasmessi, a cura dell Assessorato competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge, agli organi di cui al precedente  art. 44.





Art. 47

(Abrogazione)


Sono abrogate:

a) - la legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2;

b) - la legge regionale 1 agosto 1972, n. 6;

c) - il 2 comma dell art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, limitatamente alla parte che disciplina il controllo sugli atti dell ERPT;

d) - l art. 24 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32; 

e) - l ultimo comma dell art. 1 e l ultimo comma dell art. 10 della LR 29 agosto 1979, n. 56; 

f) - gli artt. 1 e 3 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74.

E altresì abrogata ogni altra norma incompatibile  con la presente legge.