Legge Regionale 13 maggio 1985, n. 26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.
Art. 1La presente legge contiene norme attuative della legge statale 28- 2- 1985, n. 47.
Art. 2Sono variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell art. 8 della legge 28- 2- 1985, n. 47; a) il mutamento della destinazione d uso dell edificio o di una parte di esso, superiore almeno al 50% della superficie utile; b) l aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc, oltre il 10% per edifici da 501 a 1000 mc, oltre il 5% per edifici da 1001 a 5000 mc, oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5000 mc rispetto a quella del progetto approvato, ovvero l aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino a 150 mq, di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq, di oltre il 5% per edifici da 301 a 1500 M e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio e quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano e di quello di copertura; c) le modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonche di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell edificio in relazione all area di pertinenza; d) il mutamento sostanziale delle caratteristiche dell intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del DM 2 luglio 1981.
Art. 3Ai fini dell applicazione del disposto dell art. 29 - 1 comma - della legge n. 47 del 28/ 2/ 1985, i Comuni perimetrano, preliminarmente, con provvedimento motivato da adottarsi nel termine perentorio di 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, gli insediamenti che ritengono da sottoporre alla variante di cui al citato art. 29 e comunque costituiti da una pluralita di edifici abusivi comportante una continuita edificata e rilevante modificazione dell assetto del territorio. La formazione delle varianti e obbligatoria per il recupero di tutti gli insediamenti individuati ai sensi del precedente 1° comma, fermo restando che in detti insediamenti sono consentiti aumento di volumetrie e nuove edificazioni soltanto se destinate ai servizi di cui al DM 2/ 4/ 1968, n. 1444. Tali servizi possono essere localizzati anche all esterno delle aree perimetrate.
Art. 4Per gli insediamenti ricadenti nelle zone sismiche i Comuni, in sede di variante, si adegueranno alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei LLPP di cui all art. 35 - 4# comma - della legge n. 47 del 28- 2- 1985 e la perimetrazione deve essere effettuata sulla base della verifica della consistenza geotecnica dei suoli.
Art. 5Le procedure per l approvazione delle varianti sono quelle della LR n. 56/ 1980; non e richiesta l approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come Piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale vigente. Non e consentito, in sede di formazione della variante, localizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree che negli strumenti urbanistici vigenti risultano destinate a residenza. Ove prescritto dalla variante, il comparto verra formato secondo la disciplina dell art. 15 della LR n. 6/ 1979 e successive modificazioni. I Comuni, nella formazione delle varianti, devono adeguarsi ai principi fondamentali dell art. 29 – 1° comma – della legge n. 47/ 1985. Non e possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all art. 33 della legge n. 47/ 1985.
Art. 6Il programma finanziario va compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e con previsioni pluriennali.
Art. 7La definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all art. 29 - lett. g) - della legge n. 47/ 1985 deve essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun insediamento secondo le modalita previste dalla LR n. 6/ 79 e successive modificazioni.
Art. 8I soggetti di cui all art. 31 – 1° e 3° comma - della legge 28- 2- 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione o dell autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione previsto dall art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Art. 9Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e pari a quello determinato dal Comune in base alle LLRR 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 79, n. 66. Tale contributo e ridotto del 50% per le costruzioni a carattere residenziale che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria, anche se trattasi di costruzioni non ultimate e non ancora abitabili, purche non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969. Nelle zone agricole, la determinazione del contributo di urbanizzazione, se dovuto, e effettuata mediante la media del contributo applicato nelle zone di espansione, ridotta del 50%, purche le costruzioni non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969. L abbattimento degli oneri, di cui al comma precedente, e altresì consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie od impianti pubblici destinati ad attivita sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose od al servizio del culto, nonche ad attivita industriale, artigianale o turistico - ricettiva, con superficie utile non superiore a M 750.
Art. 10Ai fini della concessione in sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dall art. 9 e ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, sempre che le opere di urbanizzazione non siano state eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzarsi direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.
Art. 11Fino all emanazione del testo unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, l approvazione degli strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l edilizia economica e popolare nonche i piani per gli insediamenti produttivi, e di competenza dei Comuni secondo le procedure della LR n. 56/ 80.
Art. 12Con variazione del bilancio di previsione 1985 sara istituito apposito capitolo per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente legge.
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