Anno 1985
Numero 29
Data 16/05/1985
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 29

Modifiche e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica.



ARTICOLO UNICO


La lett. b) dell art. 2 della L. R. 18- 4- 79, n. 24 e così sostituita:

<< b) sostenendo la ricerca nel campo della musica << colta >> e << popolare >> per quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di  danza e coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Universita regionali; >>.

L art. 5 della LR 18 aprile 1979, n. 24 << Provvidenze per la diffusione della cultura musicale >> e così sostituito:

<< Le richieste di finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla Cultura per l anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attivita relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento, con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da svolgersi.

Per il triennio 1983/ 85, il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L inosservanza del termine di cui ai commi precedenti escludera dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all art. 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all uopo predisposti >>.