La lett. b) dell art. 2 della L. R. 18- 4- 79, n. 24 e così sostituita:
<< b) sostenendo la ricerca nel campo della musica << colta >> e << popolare >> per quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di danza e coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Universita regionali; >>.
L art. 5 della LR 18 aprile 1979, n. 24 << Provvidenze per la diffusione della cultura musicale >> e così sostituito:
<< Le richieste di finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla Cultura per l anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate della seguente documentazione:
- programma dettagliato delle attivita relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento, con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da svolgersi.
Per il triennio 1983/ 85, il termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
L inosservanza del termine di cui ai commi precedenti escludera dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 3.
Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all art. 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all uopo predisposti >>.