Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 30
Disposizioni per il trasferimento alle UUSSLL e l' inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell' OMNI operante presso i Consultori familiari.
Art. 1Il personale gia dipendente dell OMNI, con funzioni prevalentemente sanitarie, appartenenti ai profili professionali previsti per l equipe stabile dalla LR 5/ 9/ 1977, n. 30, art. 6, assegnato alle Province ai sensi della L. 1/ 8/ 1977 n. 563, art. 3, e comandato ai Comuni per l attuazione dei Consultori Familiari, e trasferito alla USL presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UUSSLL delle funzioni di cui alla LR 5/ 9/ 1977 n. 30 o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.