Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 39
Modifica all'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.
Art. 1Il secondo comma dell art. 6 della L. R. 5/ 9/ 1977, n. 30 e così modificato:
L equipe stabile, per l intero orario di lavoro, e costituita da tre unita: uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale.