Anno 1985
Numero 39
Data 22/05/1985
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 39

Modifica all'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.



Art. 1


Il secondo comma dell art. 6 della L. R. 5/ 9/ 1977, n. 30 e così modificato:

L equipe stabile, per l intero orario di lavoro, e costituita da tre unita: uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale.





Art. 2

Norma transitoria



Le UUSSLL che abbiano in corso formali convenzioni per le figure professionali previste nel precedente articolo si avvalgono del predetto personale purche in servizio alla data de 31 dicembre 1983 sino all espletamento di procedure concorsuali secondo l ordinamento in vigore.




Art. 3

Disposizioni finanziarie



Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita previste al Cap. 1401060 Consultori familiari - Leggi 405/ 75 e 194/ 78 Interventi per l aborto. LR n. 30/ 77 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985, approvato con LR 12/ 2/ 1985, n. 4