Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 42
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
Art. 11.La Regione assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere:
a) opere a suo tempo realizzate dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste o dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione rientranti nelle categorie:
- delle opere idrauliche di competenza regionale;
- delle opere irrigue primarie e secondarie;
- delle opere stradali;
- delle opere di rimboschimento;
- delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio, o pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull assetto generale della bonifica e dell irrigazione;
b) opere realizzate dalla Regione della medesima natura di quelle di cui al punto a) sopra richiamato.
2.Per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la Regione concorre alla spesa sino all 80% della stessa sia che si tratti di opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste e della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla medesima Regione.
3.Il contributo viene graduato tenendosi conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, sia del limite di sopportabilita dell onere da parte della contribuenza.
4.Gli interventi di manutenzione da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura.