Anno 1985
Numero 43
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 43

Istituzione del Comitato d' intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunita' Montane della Puglia.



Art. 1

(Istituzione del Comitato d intesa)



1. A norma degli artt. 114, 118 - ultimo comma - 119, 128 e 129 della Costituzione della Repubblica e degli artt. 1 - terzo comma - e 19 - secondo comma - del proprio statuto, la Regione Puglia istituisce il Comitato d Intesa tra Regione, Comuni, Province e Comunita Montane della Puglia. 

2. Il Comitato d Intesa, anche in applicazione di quanto stabilito dall art. 11 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione, attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al fine di realizzare la partecipazione democratica delle Autonomie locali alla determinazione della politica regionale.




Art. 2

(Composizione del Comitato d Intesa)



1. Del Comitato d Intesa fanno parte:

a) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti e i Sindaci dei primi cinque Comuni, che, in ciascuna provincia, risultano con la maggiore popolazione residente;

b) i Presidenti delle Province;

c) i Presidenti delle Comunita Montane;

d) il Presidente della Regione;

e) gli Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;

f) il Presidente del Consiglio regionale.

2. I Comuni che non rientrano fra quelli di cui alla lettera a) del precedente comma, per aderire al Comitato, devono deliberare intese tra loro, in numero tale da aggregare nell insieme almeno trentamila abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il Sindaco che li rappresenta.

3. I Comuni, le Province e le Comunita Montane, per far parte del Comitato, devono in ogni caso, deliberare l adesione con atto consiliare.

4. I rappresentanti dei Comuni, Province e Comunita Montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma del successivo art. 3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive Amministrazioni, nel limite massimo di due unita. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero massimo di due unita, senza diritto di voto.

5. Le Province, nell ambito del territorio di propria competenza, sono delegate a svolgere l opportuna azione di promozione e coordinamento.




Art. 3

(Insediamento, Presidenza e funzionamento del Comitato d Intesa)



1. Il Comitato d Intesa si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad oltre la meta della popolazione residente nella Regione.

2. Il Comitato, sia per l insediamento che per le sessioni di lavoro, e convocato dal Presidente della Regione, o, se delegato, dall Assessore regionale alla Programmazione, d intesa con il Presidente del Consiglio regionale, ovvero da Sindaci di Comuni o Presidenti di Provincia purche rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione. 

3. Il Comitato e presieduto funzionalmente dal Presidente del Consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o tramite i Vice Presidenti del Consiglio, se delegati. 

4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta dei componenti.

5. Alle sessioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari istituzionali e il Presidente del Comitato per il Piano di cui alla legge regionale 25/ 7/ 1979 n. 44. 

Gli altri Assessori regionali e Sindaci dei Comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti all ordine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.

6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive strutture nel limite massimo di due unita. 




Art. 4

(Sessioni del Comitato d Intesa)



1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all anno, in apposite sessioni, previa convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta. 

2. Il Comitato si occupa, in particolare: 

a) del processo di elaborazione, di aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;

b) del processo di attuazione degli indirizzi della legislazione relativi alle Autonomie Locali;

c) dell esercizio delle funzioni direttamente svolte dalla Regione e di quelle delegate.

3. Il Comitato puo esprimere voti e proposte al Parlamento Nazionale al Governo e all Amministrazione centrale sull intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse delle Regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della Comunita Economica Europea.




Art. 5

(Supporti tecnici - Informazione)



1. I supporti tecnico - burocratici del Comitato sono assicurati, d intesa, dai servizi Programmazione ed Enti Locali della Giunta regionale.

2. L attivita del Comitato e regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




Art. 6

(Rimborso delle spese)



1. Ai partecipanti alle sessioni del Comitato e riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e nei limiti di quanto dispone la legge regionale 12/ 8/ 1981, n. 45.