Anno 1985
Numero 44
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 44

Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale.



Art. 1


La Regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilita sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalita proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.





Art. 2


Per attivita di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibilita e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorche non dotate di personalita giuridica.

I volontari, la cui funzione e complementare e non sostitutiva dell attivita del servizio pubblico:

a) - devono possedere adeguate capacita professionali;

b) - devono assicurare continuita nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;

c) - non devono ricavare da tale attivita reddito individuale di qualsiasi natura.





Art. 3


I soggetti volontari, di cui all art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell ambito dei programmi degli enti pubblici.

L Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione.

Nelle forme di collaborazione individuale e garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all Ente pubblico il dovere della valutazione di esso.

Le attivita di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall Ente pubblico, ne producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.

Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprieta sia privata che pubblica




Art. 4


La convenzione, che l Ente pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere:

- durata del rapporto;

- tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dell intervento volontario (descrizione - entita - modalita);

- elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attivita;

- coordinamento tra Volontariato e Servizio Sociale dell Ente pubblico.





Art. 5


La Convenzione dovra prevedere, a carico dell Ente pubblico contraente:

- copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall operatore, durante l espletamento dell attivita;

- disciplina dei rapporti finanziari, distinti in:

a) rimborso delle spese preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;

b) contribuzione alle spese sostenute dall Associazione per lo allestimento di strutture e l acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all entita e alla durata del rapporto convenzionato;

c) verifica periodica dei risultati conseguiti;

d) cause e modalita di risoluzione della convenizone.

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l attivita convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall Ente pubblico.

Le Associazioni di Volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicita dei bilanci.




Art. 6


Al fine di consentire l attivita di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel territorio, nonche la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l Assessorato regionale ai Servizi Sociali e istituito l Albo delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali.

L iscrizione avviene su domanda che deve indicare:

- le caratteristiche dell attivita e/ o dell intervento da svolgere;

- tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attivita volontarie svolte e/ o da svolgere;

- la professionalita e la particolare qualificazione dei singoli associati.

Le associazioni depositano altresì l atto costitutivo e lo  statuto.

L Assessorato competente comunica l avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza.

La cancellazione dall Albo, a richiesta o d ufficio, e disposta quando vengano a mancare le condizioni per l iscrizione.





Art. 7


Ai soggetti volontari di cui alla presente legge e consentita la partecipazione:

- come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati;

- con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze,  attivita di aggiornamento per volontari.





Art. 8


Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta regionale puo stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell Albo di cui al precedente art. 6 con le modalita di cui alla presente legge.



Art. 9


Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attivita realizzate nell ambito della collattivita locale dai soggetti volontari.

Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare l Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione puo in ogni caso, d




Art. 10


Per la spesa di cui al precedente art. 8 e istituito nel bilancio di previsione per l anno 1985, approvato con LR 12/ 2/ 1985, n. 4, il capitolo( CNI) 1402440 Convenzioni con le Associazioni di volontariato per lire 20.000.000=, previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1401130 Fondo per la tutela della maternita alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attivita commerciali - LR 75/ 80 dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.