Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 44 Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale.
Art. 1La Regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilita sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalita proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.
Art. 2Per attivita di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibilita e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorche non dotate di personalita giuridica. I volontari, la cui funzione e complementare e non sostitutiva dell attivita del servizio pubblico: a) - devono possedere adeguate capacita professionali; b) - devono assicurare continuita nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti; c) - non devono ricavare da tale attivita reddito individuale di qualsiasi natura.
Art. 3I soggetti volontari, di cui all art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell ambito dei programmi degli enti pubblici. L Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione. Nelle forme di collaborazione individuale e garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all Ente pubblico il dovere della valutazione di esso. Le attivita di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall Ente pubblico, ne producono titoli valutabili a qualsiasi scopo. Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprieta sia privata che pubblica
Art. 4La convenzione, che l Ente pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere: - durata del rapporto; - tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dell intervento volontario (descrizione - entita - modalita); - elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attivita; - coordinamento tra Volontariato e Servizio Sociale dell Ente pubblico.
Art. 5La Convenzione dovra prevedere, a carico dell Ente pubblico contraente: - copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall operatore, durante l espletamento dell attivita; - disciplina dei rapporti finanziari, distinti in: a) rimborso delle spese preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate; b) contribuzione alle spese sostenute dall Associazione per lo allestimento di strutture e l acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all entita e alla durata del rapporto convenzionato; c) verifica periodica dei risultati conseguiti; d) cause e modalita di risoluzione della convenizone. Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l attivita convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall Ente pubblico. Le Associazioni di Volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicita dei bilanci.
Art. 6Al fine di consentire l attivita di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel territorio, nonche la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l Assessorato regionale ai Servizi Sociali e istituito l Albo delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali. L iscrizione avviene su domanda che deve indicare: - le caratteristiche dell attivita e/ o dell intervento da svolgere; - tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attivita volontarie svolte e/ o da svolgere; - la professionalita e la particolare qualificazione dei singoli associati. Le associazioni depositano altresì l atto costitutivo e lo statuto. L Assessorato competente comunica l avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza. La cancellazione dall Albo, a richiesta o d ufficio, e disposta quando vengano a mancare le condizioni per l iscrizione.
Art. 7Ai soggetti volontari di cui alla presente legge e consentita la partecipazione: - come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati; - con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni. Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attivita di aggiornamento per volontari.
Art. 8Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta regionale puo stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell Albo di cui al precedente art. 6 con le modalita di cui alla presente legge.
Art. 9Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attivita realizzate nell ambito della collattivita locale dai soggetti volontari. Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare l Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione. La Regione puo in ogni caso, d
Art. 10Per la spesa di cui al precedente art. 8 e istituito nel bilancio di previsione per l anno 1985, approvato con LR 12/ 2/ 1985, n. 4, il capitolo( CNI) 1402440 Convenzioni con le Associazioni di volontariato per lire 20.000.000=, previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1401130 Fondo per la tutela della maternita alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attivita commerciali - LR 75/ 80 dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa. Per gli anni successivi si fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.
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