Anno 1985
Numero 46
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Commercio;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60 « Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita».



Art. 1


L importo di L. 200 (duecento) per abitante previsto dal primo comma dell art. 4 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, e elevato a lire 500 (cinquecento) per abitante.





Art. 2


l termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell art. 6 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, e fissato in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini fissati al secondo comma dell art. 6 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ritenute valide le domande presentate oltre i termini stabiliti dall art. 6 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, salva eventuale integrazione della documentazione entro il termine perentorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Art. 3


Il termine perentorio previsto dal primo comma dell art. 7 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, e elevato da uno a due anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini previsti dall art. 6 della LR 4/ 12/ 1981, n. 60, e ritenute valide ai sensi dell ultimo comma del precedente articolo.




Art. 4


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si fara fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 0801020 del Bilancio di previsione per il 1985.